Lavoratori agricoli: esenzione spese non spetta per la reiscrizione negli elenchi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8490 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., costituisce espressione di diritto singolare e non è applicabile a casi non espressamente indicati dalla legge. Esso opera nei giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, purché il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda, e non soltanto la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. Ne consegue che l’esenzione non spetta nel giudizio avente ad oggetto la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il ricorrente che invochi il beneficio è tenuto a dedurre e dimostrare, con specificità, che il diritto alla prestazione costituisca l’oggetto diretto del giudizio, riproducendo il contenuto saliente degli atti rilevanti: in difetto, la censura è inammissibile.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione della cancellazione di un lavoratore dall’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’anno 2008. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando illegittimi i provvedimenti di cancellazione e ordinando la reiscrizione. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma, ha respinto la domanda, ritenendo non provata la sussistenza e l’onerosità del rapporto di lavoro e giudicando generiche e contraddittorie le deposizioni testimoniali. Il giudice di merito ha inoltre condannato la parte soccombente alle spese del doppio grado, sul rilievo che la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., allegata alla memoria di costituzione in appello, era irrituale perché carente della sottoscrizione personale della parte.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma sull’esenzione, avendo egli allegato la dichiarazione nel giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e lo dichiara inammissibile sotto un duplice profilo.
Sotto il primo profilo, il ricorrente si è limitato a mere asserzioni sulla ritualità della dichiarazione, senza riprodurre il contenuto saliente degli atti rilevanti. Tale contenuto è imprescindibile per vagliare i presupposti dell’esenzione che il giudice di merito ha escluso sulla base di un diverso percorso argomentativo. Le doglianze contravvengono così ai requisiti di specificità prescritti dal codice di rito e non consentono alla Corte di verificare veridicità e decisività delle affermazioni.
Sotto il secondo profilo, la Corte ribadisce che l’esenzione dalle spese è espressione di diritto singolare, non applicabile a casi non espressamente indicati dalla legge. Essa opera nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda, non la conseguenza indiretta di un diverso accertamento. Su questa base, la Corte richiama il proprio precedente Cass., sez. lav., n. 16676 del 2020, che ha escluso l’esenzione in un giudizio avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Il ricorrente non ha ottemperato all’onere di dedurre e dimostrare che il diritto alla prestazione, nel caso concreto, si configurasse come oggetto diretto del giudizio. Il giudizio, come emerge dagli atti, era approdato alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di cancellazione e all’ordine di reiscrizione. Su tale aspetto dirimente non sono stati offerti i necessari ragguagli idonei ad avvalorare i rigorosi presupposti dell’esenzione.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso. Non provvede sulle spese, poiché la controparte si è limitata a conferire procura senza svolgere sostanziale attività difensiva. Dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ove dovuto, richiamando Cass., S.U., n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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