Giudicato esterno sui contributi di maternità: inammissibile il ricorso privo di autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21951 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni contributive, l’accertamento concernente una qualità soggettiva della parte obbligata, che costituisca elemento costitutivo di un’obbligazione a carattere tendenzialmente permanente, non può assumere valore di giudicato rispetto ai periodi contributivi cronologicamente anteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamente rispetto a quelli successivi, salva prova contraria della persistenza della medesima qualità. La diversità dei periodi di debenza, pur nell’identità dei termini di riferimento, configura diversi rapporti contributivi, sicché il giudice non può stabilire con efficacia di giudicato l’interpretazione di norme per il futuro. Il ricorso per cassazione che deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. deve contenere, a pena di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la specifica indicazione e la trascrizione integrale del testo della sentenza passata in giudicato di cui si denuncia l’errata interpretazione.
Il Fatto
La società ricorrente, sorta dalla trasformazione dell’ENEL, aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per diversi crediti contributivi, tra cui quelli per maternità relativi al periodo 2002-novembre 2006. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dopo la cassazione con ordinanza n. 8860/2018, aveva accolto parzialmente l’opposizione, riconoscendo l’effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 6177/2010 della stessa Corte territoriale, ma limitatamente ai periodi contributivi coincidenti (agosto-novembre 2006), escludendolo per i periodi antecedenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, che prospettavano la violazione dell’art. 2909 c.c. sotto diversi profili. Ha rilevato che il ricorrente, nel dedurre l’errata interpretazione del giudicato formatosi nel precedente giudizio, non aveva riportato il contenuto integrale della sentenza n. 6177/2010, né l’oggetto della domanda, il dispositivo o il passaggio motivazionale sulla qualità soggettiva di Terna. Tale omissione integra il difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., atteso che il ricorso deve contenere la specifica indicazione della parte del provvedimento passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione.
La Corte ha inoltre affermato che, ove pure si riconoscesse rilevanza al giudicato, non sarebbe comunque estensibile ai periodi anteriori. Richiamando il principio consolidato per cui l’accertamento su una qualità soggettiva della parte obbligata, elemento costitutivo di un’obbligazione a carattere tendenzialmente permanente, non può valere per i periodi contributivi precedenti, ha escluso l’operatività del giudicato per il periodo antecedente all’agosto 2006, in linea con la sentenza impugnata.
Quanto al terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla nullità del ricorso in riassunzione per indeterminatezza del petitum, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riprodotto il brano del ricorso di cui lamentava l’indeterminatezza. Ha precisato che la questione demandata in sede di rinvio non riguardava il quantum debeatur, ma la delibazione sul giudicato esterno, essendo già stato affermato in sede di legittimità l’obbligo delle società derivate da ENEL di pagare la contribuzione di maternità anche per il periodo anteriore al 2009, non essendo ad esse estensibile l’esonero previsto dall’art. 20 del d.l. n. 112/2008.
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Nota della Redazione
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