Esenzioni comunali al canone unico nel rispetto della parità di gettito (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 216 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 821, lett. f), della legge n. 160 del 2019 rimette al regolamento comunale la possibilità di individuare ulteriori esenzioni o riduzioni del canone unico patrimoniale, rispetto a quelle già previste dalla legge. L’esercizio di tale autonomia regolamentare trova un limite nel principio di corrispettività che connota alcuni dei tributi accorpati: l’esenzione non può risolversi in una sostanziale disapplicazione del tributo originario, facendone venir meno funzione e causale. Il vincolo di parità di gettito di cui al comma 817 non impedisce di intervenire su tariffe, riduzioni ed esenzioni, ma impone di assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello del sistema precedente, a tutela degli equilibri di bilancio. Tale vincolo opera in sede di prima applicazione e va rispettato anche negli esercizi successivi, secondo valutazioni di ragionevolezza rimesse alla discrezionalità dell’ente.
Il Fatto
Un Comune ha presentato alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere in materia di canone unico patrimoniale. L’ente ha chiesto se l’interpretazione dell’art. 1, commi 816-817 e 821, della legge n. 160 del 2019 consenta di individuare fattispecie di occupazione di suolo pubblico esentabili, se per rispettare l’invarianza di gettito si debba fare riferimento al gettito accertato nell’anno 2020 e se il requisito debba essere garantito anche per gli anni successivi al 2021.
La richiesta è stata inoltrata dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente, ed è pervenuta tramite il Portale centrale dei pareri.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, riconoscendo la legittimazione del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, e sotto il profilo oggettivo, ritenendo i quesiti riconducibili alla materia della contabilità pubblica. La funzione consultiva della Corte non può tradursi in una consulenza generale né riferirsi a casi concreti o ad atti gestionali: i quesiti, formulati in termini generali e astratti, non implicano la valutazione di ipotesi specifiche di esenzione.
Nel merito, la Corte ha ricordato che l’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 ha istituito il canone unico, accorpando la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e gli altri prelievi sostituiti. Il comma 821 affida a un regolamento del consiglio la disciplina specifica del canone e, alla lettera f), consente di individuare ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle di legge.
La Sezione ha aderito all’orientamento della Sezione regionale per il controllo della Liguria, secondo cui i comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare, possono prevedere riduzioni o esenzioni per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni, fermo restando il rispetto degli interessi pubblici e dei principi generali. Ha aggiunto che l’esenzione non deve però tradursi in una sostanziale disapplicazione del principio di corrispettività, facendo venir meno funzione e causale del tributo accorpato.
Quanto al vincolo di parità di gettito, la Corte lo ha letto come preclusione ad intervenire sui presupposti e sulle componenti del tributo, conservando al contempo il potere di disciplinare le tariffe del canone, le cui soglie standard sono già definite dalla legge. Il vincolo finanziario complessivo mira a evitare impatti negativi sugli equilibri di bilancio e a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni. Richiamando la relazione tecnica di accompagnamento alla norma, la Sezione ha precisato che il requisito va inteso come garanzia di un gettito potenziale nello spettro delle tariffe standard, al netto delle esenzioni, assicurando un gettito complessivo tendenzialmente equivalente a quello del sistema precedente. Sarà compito delle amministrazioni valutare, secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari idonee ad assicurare tale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione.
Nota della Redazione
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