Esiti istruttori e bozza di referto sulla gestione dell’emergenza idrica in Sicilia (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 213 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulla gestione, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti approva gli esiti istruttori e la bozza di referto relativi alla gestione di uno stato di emergenza quando ravvisa la sussistenza dei presupposti per sottoporre i risultati dell’indagine al contraddittorio dei soggetti interessati. L’approvazione della bozza di referto costituisce atto endoprocedimentale: essa non definisce il giudizio di parificazione o di responsabilità, ma apre la fase partecipativa, assegnando agli enti il termine per il deposito di memorie, documenti e deduzioni tecniche. Il controllo sulla gestione, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, si svolge in funzione di verifica della conformità dell’azione amministrativa ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità, con riferimento anche alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana aveva avviato, con la deliberazione n. 220/2024/GEST, un’indagine sulla gestione dello stato di emergenza legato al grave deficit idrico e alla criticità delle infrastrutture nel territorio regionale. L’attività rientrava nella programmazione del controllo per il 2024, che riservava specifica attenzione ai contesti ambientali e di manutenzione del territorio. Con la successiva deliberazione n. 61/2025/INPR la Sezione ha preso atto dello svolgimento dell’istruttoria avviata.
Il Collegio è stato quindi chiamato a valutare se sussistessero i presupposti per approvare gli esiti dell’istruttoria e la bozza di referto, da sottoporre al contraddittorio dei soggetti interessati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha richiamato il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione, oltre che dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione. Ha poi ricordato la disciplina del controllo sulla gestione, con particolare riguardo all’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 e all’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, applicabili alle regioni a statuto speciale nei limiti di compatibilità con i rispettivi statuti.
Il percorso argomentativo si fonda sulla verifica dei presupposti dell’attività istruttoria. La Sezione ha considerato che l’indagine avviata con la deliberazione n. 220/2024/GEST è proseguita e ha prodotto materiale valutativo sufficiente per essere sottoposto al confronto con gli enti destinatari.
L’atto approvato non contiene una valutazione definitiva sulla gestione, ma si limita a cristallizzare gli esiti istruttori e a disporre il contraddittorio. La Sezione ha assegnato agli enti interessati il termine fino all’8 settembre per il deposito di relazioni, memorie e documenti, e ha rimesso all’ordinanza del Presidente la convocazione dell’adunanza partecipativa, da tenersi entro il mese di settembre.
La decisione, pertanto, non anticipa l’esito del controllo: essa struttura la fase procedimentale successiva, nella quale gli enti chiamati potranno dedurre in fatto e in diritto. La trasmissione della pronuncia è disposta verso un ampio novero di soggetti, tra cui la Presidenza della Regione, gli Assessorati competenti, i dipartimenti, gli enti gestori delle grandi dighe, i consorzi di bonifica, i soggetti gestori del sovrambito e gli enti di governo d’ambito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.