Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 484 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, la mancata riassunzione, prosecuzione o integrazione del processo nel termine perentorio stabilito dalla legge ne determina l’estinzione, ai sensi dell’art. 111 c.g.c. L’estinzione opera di diritto e va dichiarata anche quando la fattispecie estintiva sia stata rappresentata dalla stessa parte pubblica che avrebbe dovuto provvedere. La declaratoria non richiede l’instaurazione di un autonomo giudizio e produce effetti meramente processuali. Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute, secondo il disposto dell’art. 111, comma 8, c.g.c., con compensazione integrale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un atto di citazione depositato nel 2016, con cui la Procura regionale aveva evocato in giudizio i componenti di una Commissione dei Referenti Tecnici per un presunto danno erariale di oltre ventuno milioni di euro in favore di un ente locale. Il giudizio era stato sospeso con sentenza-ordinanza, in attesa della definizione del parallelo procedimento penale, con contestuale ordine di integrazione degli atti da parte della Procura.
Ricevuta la sentenza penale di primo grado — che aveva dichiarato i reati ascritti estinti per prescrizione — la Procura ha riassunto il giudizio contabile, chiedendo che ne fosse dichiarata l’estinzione per decorso del termine perentorio previsto dall’art. 111 c.g.c. Alcuni convenuti hanno aderito a tale richiesta, con compensazione delle spese. La questione assimata alla Corte è dunque unicamente processuale: stabilire se sussistessero le condizioni per la declaratoria estintiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la documentazione prodotta e ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare l’estinzione del processo, invocando direttamente l’art. 111, comma 3, c.g.c. La fattispecie estintiva è stata individuata nella mancata riassunzione, prosecuzione o integrazione del giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, secondo la regola codificata dall’art. 111 c.g.c.
La Corte non ha ritenuto di dover scrutinare il merito della pretesa risarcitoria. L’estinzione opera sul piano esclusivamente processuale: il giudice contabile si limita a prendere atto del venir meno della spinta propulsiva del procedimento, senza alcuna valutazione sul danno erariale contestato, né sul rapporto sostanziale sottostante.
Decisione non secondaria riguarda le spese. Il Collegio ha disposto che le spese legali rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute, richiamando l’art. 111, comma 8, c.g.c. Nulla è stato liquidato per le spese del giudizio. La soluzione riflette la logica compensativa propria della fattispecie, in cui nessuna delle parti risulta soccombente in senso tecnico, essendo l’esito determinato da una vicenda processuale e non da un accertamento di responsabilità.
La decisione conferma quindi una lettura rigorosa del termine perentorio previsto dall’art. 111 c.g.c., quale presidio di certezza del processo contabile, con estinzione applicata anche a fronte di una richiesta formulata dalla stessa Procura che avrebbe dovuto attivarsi per la riassunzione.
Nota della Redazione
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