Cessata materia del contendere e spese per ritardata ottemperanza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 211 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessata materia del contendere, con conseguente esclusione di ogni pronuncia sostitutiva o di nomina del Commissario ad acta. L’adempimento intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso non esime tuttavia il resistente dalla condanna alle spese di lite, quale effetto della soccombenza virtuale e della necessità della tutela giurisdizionale attivata dal creditore. Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti, le spese seguono il criterio della causalità, in ragione dell’inerzia iniziale dell’ente previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza rilevando che l’INPS non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 537/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con cui era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, oltre arretrati e oneri accessori.

Ha chiesto quindi di ordinare l’ottemperanza al giudicato e, ove occorresse, di nominare il Commissario ad acta, con vittoria delle spese da distrarre a favore del procuratore antistatario. Il resistente si è costituito sostenendo di aver già eseguito la sentenza, con riliquidazione e pagamento degli arretrati, e ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene agli effetti dell’adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente aveva dedotto l’inerzia dell’ente previdenziale rispetto al giudicato formatosi sulla riliquidazione della quota retributiva della pensione.

Alla luce della documentazione in atti, la Corte ha rilevato che il resistente ha concretamente provveduto all’ottemperanza della sentenza n. 537/2022, procedendo alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati. È venuto così meno l’interesse alla pronuncia sostitutiva e all’eventuale nomina del Commissario ad acta.

La Sezione ha quindi dichiarato la cessata materia del contendere, non essendo più attuale la necessità di un ordine di esecuzione del giudicato pensionistico.

Di diverso segno, invece, la statuizione sulle spese. La Corte ha posto le spese di lite a carico del resistente, valorizzando il dato temporale dell’adempimento: il pagamento è intervenuto solo nel mese di luglio 2024, ossia dopo la proposizione del ricorso e la riassegnazione del giudizio.

Tale inerzia iniziale giustifica la condanna alle spese in favore del ricorrente, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, con distrazione a favore del procuratore antistatario e nulla per le spese di giustizio. Il risultato è una declaratoria di cessazione della materia che non preclude al creditore il ristoro dei costi sostenuti per ottenere l’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *