Esigenze cautelari: il mero decorso del tempo non ne impone l’attenuazione (Cass. pen. Sez. III n. 41873 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero decorso del tempo dall’applicazione della misura cautelare, anche se accompagnato dall’osservanza delle prescrizioni, non giustifica di per sé l’attenuazione delle esigenze cautelari quando non sia sostenuto da elementi concreti che rassicurino sulla loro cessazione o riduzione. Il giudice della cautela deve valutare l’attualità delle esigenze in relazione alle modalità e alla gravità del fatto riconosciuto, non alla sola durata della custodia. È inammissibile, perché manifestamente infondato e privo di specificazione, il ricorso che deduca la posizione più favorevole di altri coimputati senza indicare elementi concreti di comparazione.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 3 maggio 2023 per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, chiedeva la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. La Corte di appello di Palermo rigettava la richiesta con ordinanza del 16 maggio 2025; il Tribunale del riesame di Palermo respingeva l’appello cautelare con ordinanza del 23 giugno 2025.

Avverso quest’ultima decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancanza, l’apparenza e la manifesta illogicità della motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, il mancato esame del tempo trascorso dalla condanna di primo grado e l’erronea valutazione del nuovo domicilio reperito per l’esecuzione degli arresti.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il Tribunale del riesame ha motivato in modo che sfugge alle censure, non riscontrandosi i vizi argomentativi dedotti nei termini della mancanza, dell’apparenza e della manifesta illogicità.

Quanto alla misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, l’ordinanza valorizza la condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo l’8 aprile 2024. La condotta, pur consistente in un unico reato, riguarda la messa in vendita di almeno 3.000 chili di hashish, tale da giustificare la circostanza aggravante dell’ingente quantità, ed è connotata da modalità che ne evidenziano la dimensione professionale e internazionale.

La Corte richiama il costante indirizzo secondo cui il mero decorso del tempo non giustifica di per sé l’attenuazione delle esigenze cautelari, se non sorretto da elementi concreti che rassicurino sulla loro riduzione (Sez. 3, n. 43113 del 15/9/2015; Sez. 1, n. 31326 del 17/7/2025; Sez. 6, n. 30461 del 12/6/2025).

Quanto al nuovo immobile reperito a Napoli, il Tribunale rileva che la questione era già stata esaminata in un precedente incidente cautelare e che la diversa ubicazione non incide sul rischio di ripresa dei contatti con ambienti criminali dediti al traffico internazionale di stupefacente, anche a distanza e per interposta persona. L’argomento è congruo e si sottrae al vizio denunciato.

Infine, la censura sulla posizione degli altri coimputati è priva di specificazioni e resta sul piano generico, come già rilevato dal Tribunale. All’inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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