La contestazione dell’illecito amministrativo sospende la prescrizione fino al giudicato (Cass. pen. Sez. 3 n. 2941 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, effettuata ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 231/2001 prima della scadenza del termine quinquennale, interrompe la prescrizione. Per effetto di tale interruzione, ai sensi dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 231/2001, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che, alla data della pronuncia di merito, l’illecito amministrativo non può ritenersi prescritto quando la contestazione sia intervenuta in epoca anteriore al decorso del termine e il giudizio non si sia ancora concluso con sentenza irrevocabile.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari aveva dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di una società e delle relative persone fisiche, per i reati ambientali di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e per l’illecito amministrativo dell’ente ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 2, d.lgs. n. 231/2001. Avverso tale sentenza, limitatamente alla posizione dell’ente, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo la violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 231/2001. Secondo l’accusa, il giudice di merito aveva erroneamente applicato l’istituto prescrizionale, senza considerare l’effetto sospensivo derivante dalla contestazione dell’illecito amministrativo, che avrebbe bloccato il decorso del termine fino al passaggio in giudicato della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, incentrando la propria analisi sulla disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente. Il quadro normativo, ricostruito dai giudici, prevede un termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla consumazione del reato, la cui interruzione è determinata dalla richiesta di misure cautelari interdittive o dalla contestazione dell’illecito. In tale ultima evenienza, l’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 231/2001 dispone che la prescrizione resti sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non correndo quindi durante l’intero arco del processo di merito.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato che l’illecito era stato contestato alla società “in epoca anteriore e prossima al 2 luglio 2019, fino al 30 dicembre 2019, data di esecuzione del sequestro”. Il decreto di citazione a giudizio dell’ente, contenente la contestazione, era stato emesso il 9 agosto 2021. La contestazione dell’illecito amministrativo era pertanto avvenuta prima del decorso del termine prescrizionale, integrando la causa di interruzione e determinando l’applicazione della norma sospensiva.
La conseguenza, rilevata dagli ermellini, è che alla data della pronuncia impugnata (17 gennaio 2025) il termine di prescrizione non era ancora decorso, essendo rimasto sospeso in forza della citata previsione normativa. La sentenza che aveva dichiarato l’estinzione dell’illecito per prescrizione risultava quindi erronea, non avendo considerato l’effetto combinato dell’interruzione e della successiva sospensione del decorso del termine.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione della società, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, affinché il giudice di merito rivaluti la posizione dell’ente alla luce del principio affermato.
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Nota della Redazione
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