Retrodatazione dei termini cautelari e desumibilità degli elementi indiziari (Cass. pen. Sez. III n. 41870 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione a catena, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della misura cautelare, quanto a fatti legati da connessione qualificata ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera automaticamente solo se per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. Se invece il rinvio a giudizio è già stato emesso, la retrodatazione è subordinata alla condizione che gli elementi idonei e sufficienti a giustificare la nuova misura fossero già desumibili dagli atti prima di quel momento. La desumibilità non si confonde con la mera conoscenza o conoscibilità dei fatti, richiedendo un quadro indiziario compiuto tale da consentire un meditato apprezzamento prognostico. Nei procedimenti formalmente distinti la retrodatazione esige, inoltre, che la separazione non sia frutto di una scelta arbitraria del pubblico ministero.
Il Fatto
A seguito di un arresto in flagranza, al ricorrente veniva applicata la misura degli arresti domiciliari per un reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il presente procedimento, gemmazione del primo, concerne ulteriori reati in materia di stupefacenti commessi in data antecedente e prossima a quella del primo arresto. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di misura cautelare, ravvisando la retrodatazione dei termini cautelari per connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.
Su appello del pubblico ministero, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento, applicava gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, escludendo la retrodatazione per difetto del requisito della desumibilità. Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza del 11/07/2025, deducendo violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e sostenendo che già al momento del primo arresto fosse possibile presumere il coinvolgimento in ulteriori traffici illeciti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dalla formulazione originaria alla novella del 1995, che ha introdotto una regola di retrodatazione automatica per i casi di connessione qualificata, escludendola quando per i fatti della prima ordinanza sia già intervenuto il rinvio a giudizio.
Il quadro è completato dalla sentenza n. 408 del 2005, che ha esteso il meccanismo ai fatti diversi non connessi quando gli elementi per la nuova ordinanza fossero già desumibili, e dalla sentenza n. 233 del 2011, che ha esteso la regola alle ipotesi di condanna passata in giudicato per i fatti della prima ordinanza. In questa cornice, seguendo Sez. U n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, e Sez. U n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, la Corte individua tre situazioni operative. Presupposto comune è che i delitti oggetto dell’ordinanza posteriore siano stati commessi in data anteriore all’emissione di quella precedente.
La seconda situazione — quella rilevante nel caso in esame — presuppone la connessione qualificata e l’intervenuto rinvio a giudizio per i fatti del primo provvedimento; in tal caso la retrodatazione opera solo se i fatti erano desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio. Le due ordinanze devono essere state emesse in procedimenti distinti, essendo irrilevante che siano gemmazione di un unico procedimento.
La Corte ribadisce che la nozione di desumibilità non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di evenienze fattuali. Essa postula che il pubblico ministero disponesse di un quadro indiziario compiuto ed esauriente, tale da consentirgli un meditato apprezzamento prognostico sulla concludenza e gravità delle fonti indiziarie (così Sez. 3 n. 18671 del 15.1.2015). Il Tribunale ha accertato che gli elementi indiziari per la nuova misura erano stati acquisiti solo con il deposito, in data 20.11.2023, della consulenza informatica sulla copia forense del materiale del cellulare sequestrato al momento del primo arresto, a distanza di quattro mesi dal decreto di giudizio immediato.
Il Tribunale, inoltre, ha escluso che la separazione dei procedimenti fosse stata disposta dal pubblico ministero in modo arbitrario o strumentale. Il ricorrente, rispetto all’articolato percorso argomentativo del provvedimento impugnato, ha opposto censure meramente contestative, prive del necessario confronto critico richiesto, per l’ammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581 cod. proc. pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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