Annullamento su esigenze cautelari per errata applicazione della doppia presunzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 17093 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non può essere applicata all’indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, quando la contestazione non riguardi il più grave reato associativo di cui all’art. 74 dello stesso decreto. L’erronea applicazione della presunzione comporta l’annullamento dell’ordinanza limitatamente al giudizio sulle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al giudice competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendosi risolvere in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.

Il Fatto

Con ordinanza del 23 settembre 2025 il Gip del Tribunale di Cagliari applicava all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto illecitamente gr. 13,506 di cocaina, fatto aggravato dall’ingente quantità e dalla partecipazione di più soggetti in concorso tra loro. All’indagato, in particolare, veniva contestato di essere uno degli esecutori materiali del trasporto della sostanza stupefacente. Il Tribunale di Cagliari, adito quale giudice del riesame, rigettava l’istanza di riesame con ordinanza del 27 ottobre 2025, confermando la misura.

La Motivazione della Corte

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi. Con il primo motivo si deduceva la violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., censurando la motivazione per relationem apparente e la mancata autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Il giudice di legittimità ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, in tema di misure cautelari, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione consente la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni del provvedimento ai canoni della logica, non potendosi prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

La Corte ha quindi rilevato che l’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, aveva dato conto della contestazione elevata e del compendio probatorio costituito dalle intercettazioni, dalle quali emergeva la collaborazione attiva dell’indagato nella fase logistica del trasporto della cocaina.

Il secondo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per l’assenza di esigenze cautelari concrete e attuali, è stato invece ritenuto fondato, con assorbimento delle ulteriori doglianze. La Corte ha individuato un evidente errore di impostazione nella valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto applicabile la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sull’erroneo presupposto che il reato contestato fosse quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), mentre all’indagato era stato contestato il solo reato di cui all’art. 73 dello stesso decreto (detenzione illecita di sostanze stupefacenti).

Alla luce di tale errore, la Corte ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al profilo della valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., dichiarando il ricorso inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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