Pena concordata in appello e controllo limitato alla legalità (Cass. pen. Sez. 2 n. 6103 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’appello che, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., riformi parzialmente la sentenza di primo grado accogliendo l’accordo sulla pena, non è tenuto a motivare in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove. L’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, combinato con la rinuncia ai motivi di appello, limita la cognizione del giudice ai motivi non oggetto di rinuncia, sicché il controllo demandatogli è esclusivamente quello sulla legalità della pena concordata, non potendo il negozio processuale stipulato dalle parti essere modificato dal giudice, il quale può solo accoglierlo o rigettarlo.
Il Fatto
Con sentenza dell’11/07/2025, la Corte di appello di Roma, in riforma parziale della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, riduceva la pena nei confronti di due imputati, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., disponendo la revoca delle pene accessorie. La decisione interveniva su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. Avverso tale sentenza, il difensore di fiducia degli imputati proponeva ricorsi congiunti per cassazione, deducendo un unico motivo di ricorso.
La Motivazione della Corte
La censura articolata nel ricorso lamentava la nullità della sentenza impugnata per la mancata motivazione in ordine all’insussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., ravvisando nella motivazione dei giudici di appello una mera clausola di stile inidonea a consentire il controllo giurisdizionale. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza indeducibile, dichiarando i ricorsi inammissibili.
Nel ricostruire il perimetro del sindacato del giudice di appello, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 5466 del 2004, secondo cui il controllo demandato al giudice in relazione alla pena concordata è solo quello sulla legalità della stessa. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può infatti essere modificato dal giudice, il quale conserva esclusivamente l’alternativa tra accoglimento e rigetto della richiesta.
La Corte ha ulteriormente precisato che l’obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non sussiste in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. Una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in precedenti conformi. Ne consegue che la sentenza impugnata non presenta il dedotto vizio motivazionale.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è stata pronunciata con la procedura semplificata e non partecipata di cui all’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto alla prima parte della stessa disposizione, che disciplina invece la trattazione camerale partecipata per i ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. All’inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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