Guida in stato di ebbrezza, onere difensivo sulla invalidità dell’etilometro (Cass. pen. Sez. VII n. 22391 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di errori di strumentazione, vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio ovvero l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge. È inammissibile il ricorso che si risolva in una contestazione generica, senza confrontarsi con gli elementi addotti dal giudice di merito a sostegno della regolarità dell’apparecchiatura, quali il libretto metrologico e la testimonianza del verbalizzante.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in entrambi i gradi di merito per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo il travisamento della prova in relazione all’idoneità tecnica e legale dell’etilometro impiegato per l’effettuazione dell’alcoltest, con conseguente invalidità della misurazione. La difesa depositava altresì memoria insistendo per l’accoglimento del motivo di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza. Ne consegue che grava sulla difesa dell’imputato l’onere di suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando errori di strumentazione, vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio ovvero l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge.
La Corte ha richiamato i precedenti giurisprudenziali in materia: Sez. 4, n. 46146 del 2021, Sez. 4, n. 45341 del 2021 e Sez. 4, n. 11679 del 2021, tutti conformi nel senso che la regolarità dell’etilometro può essere dimostrata anche mediante elementi diversi dal libretto metrologico.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato come la prova dell’omologazione, della verifica primitiva e della verifica periodica dell’apparecchiatura fosse desumibile non soltanto dalla copia del libretto metrologico, della cui scarsa leggibilità la difesa si doleva, ma anche dalla testimonianza resa dal verbalizzante. La motivazione della sentenza impugnata era pertinente e priva di aporie logiche.
Il ricorso era stato invece avversato in modo generico: la difesa non si confrontava con il dato che l’accertamento era stato effettuato nell’arco temporale di vigenza dell’ultima verifica periodica, circostanza sulla quale la stessa difesa concordava, né con il contenuto della testimonianza del verbalizzante, richiamato dalla Corte di merito quale elemento rafforzativo del convincimento del regolare funzionamento dell’etilometro.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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