Esigenze cautelari e fatti nuovi: no alla rivalutazione in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 28157 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi fino a investire l’apprezzamento sull’esistenza e sull’intensità delle esigenze cautelari. Il mero decorso del tempo in misura non assume rilievo come fattore di attenuazione ai fini dell’eventuale sostituzione, esaurendo la sua valenza nel solo ambito dei termini di durata massima della custodia. Il parere favorevole del pubblico ministero è atto di parte e non elemento di fatto valutabile, mentre la posizione di ciascun coimputato è autonoma.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari, con controllo elettronico e divieto di comunicazione, nei confronti di quattro indagati per un furto aggravato commesso di notte all’interno di uno stabilimento. In sede di riesame la misura di massimo rigore era stata sostituita con quella domiciliare. Definita la posizione processuale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, gli interessati avevano chiesto la revoca o la modifica della misura cautelare ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.
Il giudice aveva rigettato le istanze, ritenendo irrilevante il mero decorso del tempo e segnalando l’assenza di elementi di novità. Il Tribunale di Trieste, sezione del riesame, aveva confermato tale esito, rigettando gli appelli. Avverso quella ordinanza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione dichiara i ricorsi inammissibili, perché tendenti a sollecitare una non consentita rivalutazione delle esigenze cautelari a fronte di una motivazione esente dai vizi denunciabili in sede di legittimità. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui, avverso i provvedimenti cautelari, il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per proporre una diversa lettura delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Il vizio motivazionale, per essere rilevato, deve assumere i connotati dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., riferendosi alla mancanza della motivazione o alla sua illogicità risultante dal testo del provvedimento. Quando la motivazione è adeguata e coerente, il controllo non può coinvolgere la ricostruzione del fatto né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti di prova o sull’intensità delle esigenze cautelari.
La Corte ribadisce che, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione, il Tribunale deve verificare la correttezza giuridica e la motivazione in ordine agli eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. Tale necessità è connessa alla formazione del giudicato cautelare: esaurite le impugnazioni, opera una preclusione endoprocessuale che impedisce di riproporre una questione già decisa.
Nel caso concreto il Tribunale ha correttamente escluso che la definizione con il rito negoziale e il decorso del tempo integrino fatti nuovi valutabili: la scelta processuale non ridimensiona la gravità del fatto, e il lungo periodo di custodia rileva solo ai fini dei termini di durata massima. Il parere favorevole del pubblico ministero non vincola il giudice, e la diversa misura applicata a un coimputato non giova agli altri, essendo autonoma la posizione processuale di ciascuno. Segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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