Revoca della sospensione condizionale: natura costitutiva e decorrenza del termine estintivo (Cass. pen. Sez. I n. 28155 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena ha natura costitutiva e non dichiarativa. Da ciò consegue che il termine previsto dall’art. 165 cod. pen., la cui decorrenza è fissata dal momento della emissione del provvedimento di revoca, non può ritenersi spirato anteriormente a tale momento. È pertanto infondata la tesi difensiva che, muovendo dalla pretesa natura dichiarativa della revoca, colloca il dies a quo del termine estintivo in un momento anteriore, segnatamente nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il giudice dell’esecuzione che faccia decorrere il termine estintivo dalla emissione del provvedimento di revoca applica correttamente la disciplina dell’art. 165 cod. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena — mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa — concesso al ricorrente con sentenza del medesimo Tribunale dell’11/05/2011, passata in giudicato il 12/06/2011.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio nel ragionamento del giudice dell’esecuzione. Secondo la difesa, il provvedimento di revoca avrebbe natura dichiarativa, con la conseguenza che il termine estintivo avrebbe dovuto decorrere da un momento anteriore alla sua emissione. La questione approda così dinanzi alla Corte di cassazione, chiamata a stabilire il corretto dies a quo del termine estintivo di cui all’art. 165 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione muovendo dal testo dell’art. 165 cod. pen., che costituisce il parametro normativo di riferimento. Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta con tale disposizione e costruisce il proprio motivo su una premessa che si rivela fallace: che la revoca della sospensione condizionale sia un provvedimento di natura dichiarativa.

La Corte chiarisce invece che la revoca ha natura costitutiva. Da questa qualificazione discende una conseguenza precisa sul piano della decorrenza dei termini: il dies a quo del termine estintivo art. 165 cod. pen. va individuato nel momento della emissione del provvedimento di revoca, e non in un momento anteriore.

Su questa base la Corte verifica l’operato del giudice dell’esecuzione e ne conferma la correttezza. Il Tribunale di Nola ha fatto decorrere il dies a quo del termine estintivo dal momento della emissione del provvedimento di revoca e, coerentemente, lo ha ritenuto non ancora spirato. In tal modo il giudice dell’esecuzione non è incorso nel vizio lamentato dalla difesa.

Il ricorso è dunque rigettato. Alla pronuncia di rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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