La nullità del prelievo ematico è insanabile nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 4 n. 6866 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico su richiesta della polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. Tale nullità può essere tempestivamente dedotta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma risulta sanata in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.
Il Fatto
Con sentenza del 15.04.2025 la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Lucca aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, assolvendolo per il reato di cui all’art. 187 del medesimo decreto perché il fatto non sussiste. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., eccependo l’inutilizzabilità degli esami ematici eseguiti in ospedale per non essere stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità assoluta della sentenza.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio di diritto per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso avviso al conducente determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile. Tale nullità, infatti, doveva ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., a seguito della richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, come avvenuto nella specie, con richiamo a Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito era adeguatamente motivata, avendo questi valutato sia la gravità della violazione del bene giuridico protetto, sia i plurimi precedenti penali, anche per reati della stessa specie, a carico dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato, è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla corresponsione della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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