Patteggiamento, ricorso inammissibile se estraneo ai motivi dell’art. 448 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 51 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti fondato su motivi diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che ammette l’impugnazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La motivazione della sentenza che esclude la ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. può essere anche meramente enunciativa, essendo il controllo di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale consentito soltanto quando dal testo della sentenza impugnata appaia evidente una delle cause di non punibilità. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ravvisabili profili di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con sentenza del 10 ottobre 2024, applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata dalle parti per il reato di indebito utilizzo di una carta bancomat e per due truffe, una consumata e una tentata.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. Sosteneva che gli elementi indiziari avrebbero dovuto indurre il giudice a pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e che la motivazione sarebbe stata assente o insufficiente in ordine alle ragioni della condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La disposizione, introdotta dalla legge n. 103/2017, delimita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento a un catalogo chiuso: volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
I motivi dedotti dal ricorrente non rientravano in alcuno di tali casi. La Corte ha ricordato che già prima della modifica legislativa era consolidato l’orientamento secondo cui la motivazione sulla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può essere anche meramente enunciativa, come nel caso esaminato.
Il controllo di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale è ammesso soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità. Sul punto la Corte ha richiamato Sez. II n. 41785 del 2015, Sez. V n. 31250 del 2013 e Sez. II n. 6455 del 2011, osservando che il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva all’entrata in vigore della norma, con richiamo a Sez. V n. 21497 del 2021, Sez. F n. 28742 del 2020, Sez. VI n. 1032 del 2020 e Sez. II n. 39159 del 2019.
Nel caso concreto il giudice aveva comunque esposto le ragioni dell’affermazione di responsabilità, richiamando le prove acquisite nella fase delle indagini, tra cui la confessione resa dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia, con ammissione integrale degli addebiti.
All’inammissibilità dell’impugnazione è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha altresì disposto il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso