Continuazione in executivis richiede programma unitario preesistente non mera omogeneità (Cass. pen. Sez. 7 n. 15733 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il vincolo della continuazione può essere riconosciuto solo a condizione che i reati dedotti risultino parte integrante di un unitario programma criminoso, deliberato ab origine per conseguire un determinato fine, e non già frutto di mere determinazioni estemporanee. La verifica di tale preordinazione non può fondarsi su indici presuntivi o congetture processuali, ma richiede la dimostrazione che i fatti siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un disegno unitario. L’apprezzamento degli indicatori di tale disegno è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e congrua.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della continuazione tra diversi reati, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo la riunione dei fatti sotto un unico disegno criminoso. Il giudice rigettava l’istanza, ritenendo che gli episodi, pur omogenei, fossero il frutto di ideazione estemporanea legata a circostanze occasionali e caratterizzati da modalità esecutive differenti. Avverso l’ordinanza di rigetto, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza degli indici rivelatori dell’unitarietà del programma, quali la medesima offensività, la finalità di profitto e la prossimità cronologica di alcuni fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, richiama i principi consolidati in materia di continuazione in sede di esecuzione. Viene ribadito che il vincolo non può essere confuso con una concezione di vita improntata all’illecito, la cui reiterazione è invece sanzionata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato. La verifica della preordinazione richiede la dimostrazione che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma unitario, non essendo sufficiente la mera valorizzazione di alcuni indici se i fatti risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
La Corte precisa che non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno essere apprezzata anche sulla base di soltanto alcuni di essi, purché significativi. Tuttavia, l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da una motivazione priva di vizi logici e di travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata sia sorretta da considerazioni la cui linearità logica non è inficiata dalle obiezioni del ricorrente. Gli elementi richiamati nella memoria difensiva — come la medesima offensività, la costante finalità di profitto e la prossimità cronologica dei fatti — non valgono ad incrinare la tenuta razionale del provvedimento, che ha correttamente valorizzato l’estemporaneità dell’ideazione e la diversità delle modalità esecutive quali indici contrari alla sussistenza di un disegno unitario preesistente.
La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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