Esigenze cautelari non concorrenti e pericolo di reiterazione nel riesame (Cass. pen. Sez. II n. 9289 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le esigenze indicate dall’art. 274 cod. proc. pen. — pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato — non devono necessariamente concorrere. Basta il positivo scrutinio di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l’adozione del provvedimento cautelare. Ne consegue che l’omessa o apodittica motivazione sul pericolo di fuga, non riconosciuto in sede genetica, non produce conseguenze esiziali quando l’ordinanza impugnata risulti congruamente motivata in riferimento al diverso e autonomo profilo del pericolo di reiterazione di condotte omogenee, restando il ricorrente privo di interesse a dolersi di tale omissione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Ancona rigettava l’istanza proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Macerata che aveva applicato alla ricorrente la misura coercitiva non detentiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in riferimento a contestazioni provvisorie di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e riciclaggio e di autoriciclaggio.
Nel confermare il titolo, il Tribunale cautelare riteneva sussistente il grave quadro indiziario — non censurato — e stimava concrete e attuali le esigenze cautelari del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione di reati omogeni, desunto dalle modalità iterate dei fatti e dalla necessità di dare continuità all’attività illecita svolta dal genitore, colpito da misura detentiva. La ricorrente impugnava per cassazione deducendo inosservanza della legge processuale e mancanza o mera apparenza della motivazione, oltre a eccessiva gravosità e inadeguatezza del presidio applicato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di concreto interesse e per aspecificità rispetto alle argomentazioni dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale della cautela aveva fondato il rigetto dell’istanza di riesame sul pericolo di reiterazione, ricavato dalle gravi condotte iterate nel tempo e reso concreto e attuale dallo stato detentivo del genitore, dominus dell’intrapresa criminale a carattere aziendale.
Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale lo aveva richiamato genericamente, senza motivare sul punto — verosimilmente per mero errore materiale — laddove il G.i.p. non lo aveva riconosciuto in sede genetica. Tale omissione, secondo la Corte, non provoca conseguenze esiziali, perché la decisione di conferma poggia su un autonomo e congruo profilo cautelare. Il ricorrente, quindi, non ha motivo di dolersi dell’omissione né di formulare censure al riguardo, essendo la misura confermata in ragione della consistenza di altro profilo.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui le esigenze dell’art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando il positivo scrutinio di una sola: Sez. 3 n. 937 del 21/04/1993, Sez. 6 n. 4829 del 12/12/1995, Sez. 3 n. 15980 del 16/04/2020 e, da ultimo, Sez. 2 n. 40003 del 12/09/2024.
Sul piano della concreta e attuale consistenza del pericolo di reiterazione, i profili prospettati risultano esaminati e respinti con criteri logici lineari e massime di esperienza condivise: il Tribunale valorizza la prospettiva di continuità familiare nella gestione dell’impresa criminale che il genitore non poteva amministrare in costanza di misura detentiva. La motivazione affronta e supera anche i temi dell’adeguatezza del presidio non detentivo e della sua compatibilità con le necessità di istruzione e formazione della ricorrente, risultando esente da vizi sindacabili in sede di legittimità (Sez. 6 n. 49153 del 12/11/2015).
All’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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