Reato continuato, bilanciamento solo sul reato più grave (Cass. pen. Sez. V n. 11736 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto deve essere effettuato con esclusivo riguardo alle circostanze relative al reato ritenuto più grave. Le attenuanti e le aggravanti afferenti ai reati satellite rilevano soltanto al fine di determinare la misura dell’aumento di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in ragione del disvalore complessivo di ciascun fatto, salvo che il bilanciamento relativo a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi di favor rei e di legalità. Il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati definiti con il concordato non integra, di per sé, indizio del vizio di motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una serie di furti pluriaggravati, avvinti in continuazione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e rideterminando la pena nei confronti dei coimputati non ricorrenti.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con i primi due denunciava l’erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 69 cod. pen., perché la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la prevalenza delle attenuanti, aveva calibrato gli aumenti per i reati satellite in ragione del numero e della natura delle aggravanti singolarmente ravvisate, a differenza di quanto operato per un coimputato ammesso al concordato. Con il terzo e il quarto motivo censurava la illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per due capi di imputazione, asseritamente fondata su indizi incerti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso non fondato. Quanto ai primi due motivi, ha ribadito che, al fine di stabilire la pena base, l’applicazione delle attenuanti generiche alla più grave delle violazioni deve essere effettuata senza tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, rilevando tali ulteriori circostanze soltanto per determinare la misura dell’aumento.
Il giudice di merito deve anzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto delle circostanze e dell’eventuale giudizio di comparazione, e solo successivamente procedere all’aumento per la continuazione. Il coordinamento tra l’art. 69 cod. pen. e l’art. 81 cpv. cod. pen. impone di distinguere l’operazione di bilanciamento dall’aumento per la continuazione: la prima riguarda il reato più grave, mentre le circostanze dei reati satellite servono ad adeguare l’aumento in ragione dell’unicità del disegno criminoso.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, rendendo conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione del relativo valore ponderale. Ha inoltre richiamato i precedenti che escludono la rivalutazione in cassazione delle fonti di prova, ribadendo che il giudizio di bilanciamento relativo ai reati satellite rileva, di regola, solo per la determinazione della pena.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente operato la riduzione sul solo reato più grave e valutato la complessiva gravità di ciascun fatto satellite. Quanto al diverso trattamento riservato ai coimputati definiti con il concordato, la Corte ha escluso che ciò integri un indizio del vizio di motivazione, rispondendo tale modulo a una finalità deflattiva. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché volti a una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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