Sequestro conservativo penale, contraddittorio differito e periculum per dispersione (Cass. pen. Sez. I n. 12316 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro conservativo penale non esige il contraddittorio anticipato. La disciplina degli artt. 316 e 318 cod. proc. pen. è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost., perché il differimento del contraddittorio è compensato dal pieno recupero delle garanzie difensive nella fase di riesame, attivabile anche nel merito. La natura fisiologicamente “a sorpresa” della misura cautelare reale giustifica la decisione inaudita altera parte quando è rappresentata una specifica situazione di urgenza. Ai fini del periculum in mora è sufficiente la concreta possibilità di dispersione delle garanzie, desunta da chiari elementi obiettivi, senza che occorra provare l’attuale insufficienza patrimoniale del debitore: i due eventi, mancanza e dispersione, operano in via disgiuntiva. Il credito erariale per spese di giustizia è sequestrabile anche se non ancora liquido né esigibile.
Il Fatto
La Corte di assise di appello dispone il sequestro conservativo di euro 50.000,00 su un conto corrente bancario acceso presso una banca e intestato a un comitato etico, in garanzia del pagamento delle spese di giustizia relative a un procedimento penale a carico dell’imputato, condannato in primo grado alla pena di diciassette anni di reclusione per omicidio volontario e tentato omicidio.
Il Tribunale del riesame conferma la misura. Ritiene il comitato privo di interesse, perché una delibera del consiglio di amministrazione ha autorizzato bonifici per complessivi euro 140.000,00 in favore dell’imputato, con successivo trasferimento di euro 50.000,00 verso un conto estero. Entrambi i soggetti propongono ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del comitato è inammissibile per difetto di interesse. Una volta deliberato il trasferimento delle somme in favore dell’imputato, questi ne è divenuto titolare esclusivo e ha disposto autonomamente il bonifico all’estero. I richiami alla normativa civilistica sulla revoca della delega di pagamento sono inconferenti, non risultando che la delibera sia stata revocata.
Quanto al primo motivo dell’imputato, la Corte ribadisce la compatibilità del contraddittorio differito con i parametri costituzionali. Le pronunce della Corte costituzionale, da ultimo l’ordinanza n. 74 del 2022, ammettono i procedimenti a contraddittorio eventuale e differito, in cui alla fase senza formalità segue quella piena su impulso di parte, con recupero integrale delle garanzie. L’ordinanza n. 429 del 1998 ha affermato tale principio proprio in materia di sequestro conservativo, valorizzando l’ampiezza del riesame.
La piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che il difetto di simmetria tra istituti analoghi integri di per sé irragionevolezza. Le Sezioni Unite n. 38670 del 2016 hanno qualificato il controllo del riesame come “pieno”, esteso ai profili di sostanza e derivazione civilistica. Nella specie, la configurazione del pericolo di dispersione integra la specifica situazione di urgenza che giustifica la decisione a sorpresa, con conseguente infondatezza delle censure e della richiesta di rimessione alla Consulta.
Il secondo e il quinto motivo sono respinti. In materia di riesame del sequestro conservativo, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, potendosi dedurre la motivazione solo se assente o meramente apparente. Le Sezioni Unite n. 51660 del 2014 hanno chiarito che la dispersione delle garanzie è presupposto autonomo ed esaustivo del periculum: essa si desume da chiari e obiettivi elementi, come il bonifico verso l’estero e le ulteriori operazioni valorizzate dal Tribunale.
Il terzo motivo è infondato: il sequestro a garanzia del credito erariale è ammissibile anche per un credito non liquido né esigibile, essendo l’importo determinabile con apprezzamento ancorato a dati oggettivi, come la somma già quantificata per il primo grado e le prevedibili ulteriori spese di appello. Il quarto motivo è irrilevante, perché l’eventuale illegittimità della segnalazione di operazione sospetta non incide sulla legittimità del sequestro, fondato su presupposti differenti.
Nota della Redazione
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