Estinzione della società per cancellazione: difetto di legittimazione dell’ex liquidatore e irrilevanza del giudicato formale sugli avvisi societari (Cass. civ. Sez. 5 n. 3790 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l’estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Ne consegue che, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento proposta dall’ex liquidatore di una società estinta, in nome e per conto di quest’ultima, è affetta da un vizio insanabile del processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, che conduce all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c. L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società per motivi meramente formali, quale l’estinzione dell’ente antecedente alla notifica, non spiega effetti favorevoli nei confronti dei soci, i quali possono essere legittimamente accertati per i redditi da partecipazione, a condizione che l’Amministrazione dimostri la fondatezza della pretesa. In tema di presunzioni, l’Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, non essendo necessario che gli elementi indiziari siano plurimi.
Il Fatto
La controversia trae origine da una serie di avvisi di accertamento notificati per l’anno d’imposta 2013 nei confronti di due società a ristretta base sociale, EUR 3 Costruzioni s.r.l. ed EURTRE s.r.l., e dei loro soci, ai quali veniva recuperato a tassazione il reddito costituito da utili non contabilizzati e presuntivamente distribuiti.
Le società, tuttavia, erano state cancellate dal registro delle imprese in data antecedente alla notifica degli avvisi. I ricorsi proposti dall’ex liquidatore avverso gli accertamenti societari venivano accolti in primo grado e, successivamente, le relative sentenze di annullamento erano confermate dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche. I giudici di appello avevano invece respinto i ricorsi dei soci, confermando gli avvisi di accertamento loro notificati. Avverso tali pronunce venivano proposti distinti ricorsi per cassazione: dall’Agenzia delle entrate avverso le sentenze relative alle società, e dai soci avverso le sentenze che li riguardavano.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente riuniti i procedimenti, esamina con priorità i ricorsi dell’Agenzia avverso le sentenze relative alle società estinte. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, la Corte afferma che la cancellazione dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la società della capacità di stare in giudizio. Ne deriva il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo per vizio insanabile del processo, rilevabile d’ufficio ex art. 382 c.p.c.
La Corte precisa che il fenomeno successorio che segue all’estinzione determina il trasferimento dei rapporti obbligatori ai soci, i quali subentrano nella legittimazione processuale ex art. 110 c.p.c., mentre l’ex liquidatore può essere semmai destinatario di una autonoma azione risarcitoria. Viene inoltre chiarito che la finzione legale di mantenimento in vita della società, introdotta dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi, non essendo norma di natura retroattiva.
Quanto ai ricorsi dei soci, la Corte esamina i motivi concernenti la dedotta efficacia del giudicato formatosi sulle sentenze favorevoli alle società. Sul punto, viene enunciato il principio per cui occorre distinguere tra annullamento dell’avviso societario per motivi di merito e annullamento per motivi formali: solo il primo, essendo pregiudicante, spiega effetti favorevoli nei confronti dei soci. L’annullamento per vizi formali, quale l’estinzione della società prima della notifica, non fa stato nei confronti dei soci, potendo l’Amministrazione fondare su di esso la pretesa relativa al maggior reddito da partecipazione.
In relazione ai motivi concernenti l’utilizzo delle presunzioni, la Corte ribadisce che la censura per vizio di motivazione non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quello del giudice di merito, dovendo emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio. Viene affermato che l’Amministrazione può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, e che nel nostro sistema non esiste il divieto di c.d. doppia presunzione, purché la concatenazione inferenziale sia attendibile.
Quanto alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte chiarisce che il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, ma è tenuto al versamento dell’imposta per l’intero ammontare, salvo che provi l’eliminazione del rischio di perdita del gettito fiscale. Alla luce di tali principi, i ricorsi dei soci vengono dichiarati inammissibili o rigettati, mentre le sentenze relative alle società estinte sono cassate senza rinvio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.