Esenzione IMU enti non commerciali: prova e carattere simbolico dei corrispettivi (Cass. civ. Sez. V n. 30342 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU degli immobili utilizzati da enti non commerciali ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, i presupposti soggettivo e oggettivo devono sussistere congiuntamente. Le modalità concrete di svolgimento dell’attività ricettiva devono essere non commerciali e non alterare la libera concorrenza: per le case per ferie gestite da istituti religiosi i corrispettivi devono essere non solo inferiori al valore di mercato, ma sostanzialmente simbolici, in conformità al diritto europeo. È irrilevante il risultato di gestione, compresa un’eventuale perdita nell’anno considerato. L’onere di provare il possesso dei requisiti esonerativi grava sul contribuente ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il giudicato esterno su annualità diverse opera solo per elementi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, non per fatti variabili come l’attività effettivamente svolta negli immobili.
Il Fatto
Un istituto religioso riceve da un ente locale un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, con contestazione di infedele dichiarazione e parziale pagamento dell’imposta su alcune unità immobiliari. L’ente sostiene che negli immobili si svolge attività istituzionale e che l’edificio destinato a casa per ferie, aperto in modo discontinuo con tariffe inferiori alla media e gestione in perdita, non ha carattere commerciale.
La commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso. In appello la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio riforma la decisione, rilevando l’uso promiscuo degli immobili, l’apertura annuale della casa per ferie e un volume d’affari rilevante, ed escludendo la prova del requisito oggettivo dell’esenzione. L’ente ricorre per cassazione con quattro motivi; l’ente locale resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo invoca il giudicato esterno formatosi su una decisione relativa all’IMU dell’anno precedente, non impugnata, che aveva escluso la natura commerciale dell’attività. La Corte rigetta: l’efficacia estensiva del giudicato tributario su annualità diverse, riconosciuta dalle Sezioni Unite n. 13916/2006, opera solo per gli elementi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, non per i fatti variabili nel tempo come l’attività effettivamente svolta negli immobili, che può mutare ogni anno per oggetto, modalità o rilevanza economica. Manca, inoltre, la dimostrazione della piena coincidenza tra l’attività del 2014 e quella oggetto del giudicato relativo al 2013.
Il secondo motivo contesta l’asserita violazione del divieto di nova in appello. La Corte conferma che l’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 vieta solo le eccezioni in senso tecnico, che ampliano il thema decidendum, non le eccezioni improprie né le mere difese (Cass. n. 11284/2023, Cass. n. 24330/2024). Le contestazioni dell’ente locale si fondano su quanto già indicato nell’avviso di accertamento e il motivo è rigettato.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, riguardano l’interpretazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e la distribuzione dell’onere probatorio. La Corte richiama la recente Cass. n. 6501/2024 e i precedenti sulle case per ferie degli istituti religiosi (Cass. n. 7415/2019, Cass. n. 19072/2019, Cass. n. 4066/2019): i requisiti esonerativi devono coesistere sotto il profilo soggettivo e oggettivo e le modalità di svolgimento dell’attività ricettiva non devono alterare la libera concorrenza.
I corrispettivi devono essere simbolici, non semplicemente inferiori al valore di mercato, in linea con il diritto europeo; è irrilevante il risultato di gestione, compresa la perdita d’esercizio (Cass. n. 32311/2022). Spetta al contribuente dimostrare che l’attività, pur astrattamente esente, non è svolta con modalità commerciali (Cass. n. 6711/2015, Cass. n. 19072/2019). Nel caso concreto la prova non è stata offerta e la valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è rigettato, con conferma della proposta di definizione anticipata. La Corte liquida le spese di legittimità e, ai sensi degli art. 380-bis e art. 96 c.p.c., condanna il ricorrente per responsabilità aggravata e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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