Esperto stimatore non è CTU: nessun diritto al contraddittorio sulle operazioni peritali (Cass. civ. Sez. III n. 21444 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
All’esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell’esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 cod. proc. civ., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata. Non è prescritto che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo. Le parti, pertanto, non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività o del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. La figura dello stimatore è ontologicamente distinta da quella del consulente tecnico d’ufficio e non tollera l’applicazione generalizzata della disciplina della C.T.U.
Il Fatto
Nell’ambito di un processo esecutivo immobiliare, il giudice dell’esecuzione conferiva a un esperto stimatore l’incarico di valutare terreni agricoli pignorati. Il provvedimento di nomina non indicava giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo.
Depositata la relazione di stima, il debitore escusso eccepiva la nullità della perizia, per non essere stato posto in condizione di partecipare alle operazioni dell’ausiliario. Respinta l’istanza e disposta la vendita, il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi: il Tribunale rigettava, sul rilievo che le irregolarità formali erano state denunciate tardivamente e che, in ogni caso, difettava la prova di un concreto pregiudizio. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso: il motivo unico si risolve in un’elencazione unitaria di norme violate, prive di critiche distinte e argomentate rispetto alle singole disposizioni, con conseguente violazione della regola di chiarezza del motivo.
Sopravvenuta la palese inammissibilità, il Collegio ne dichiara comunque l’interesse nomofilattico della questione, per l’assenza di precedenti negli esatti termini e per la sua serialità potenzialmente indefinita, ed enuncia d’ufficio il principio di diritto ex art. 363, comma 3, cod. proc. civ.
Il percorso argomentativo muove dalla riforma del 2015 (d.l. n. 83, conv. con modif. dalla legge n. 132), che ha reso indefettibile la designazione dell’esperto e ha vincolato la stima al valore di mercato, superando il criterio catastale. Lo stimatore è così ausiliario necessario del giudice dell’esecuzione.
La Corte distingue poi lo stimatore dal consulente tecnico d’ufficio: il primo non concorre alla formazione di un sapere per risolvere una controversia, ma compie un’attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale, di raccolta di informazioni per l’utile collocamento del bene sul mercato. La diversa formula del giuramento – priva del riferimento alla conoscenza della verità – conferma la distinzione.
Ne derivano conseguenze applicative significative: non operano gli artt. 194 e 195 cod. proc. civ. e gli artt. 90 e 91 disp. att., non l’art. 201 cod. proc. civ. sulla nomina dei consulenti di parte, né la comunicazione di inizio delle operazioni. Nel processo esecutivo il contraddittorio è attenuato, eventuale e posticipato, esplicandosi con le osservazioni alla relazione ex art. 173-bis disp. att. cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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