Convalida del trattenimento e obbligo di informativa sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 5802 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice chiamato a convalidare il trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, quando sia stato eccepito il vizio del provvedimento di respingimento presupposto, deve accertare incidentalmente la sua manifesta illegittimità, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU. L’art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998 impone di assicurare allo straniero condotto nei punti di crisi un’informativa completa ed effettiva sulle procedure di protezione internazionale, sulla ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito; l’obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’intenzione di chiedere asilo. Non basta che il decreto affermi genericamente che l’interessato è stato compiutamente informato: occorre che tempi, modalità, lingua utilizzata e presenza di interprete risultino dagli atti. La motivazione stereotipata è apparente e integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è stato fermato al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato e raggiunto da un decreto di respingimento. In pari data è stato emesso il provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri, sottoposto a convalida dal Giudice di pace.
Il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998, senza che fossero emersi elementi tali da far reputare manifestamente illegittimo il decreto di respingimento. Avverso tale provvedimento lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo rispettivamente la motivazione apparente e la manifesta illegittimità del respingimento per difetto di informativa sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene fondati. La motivazione del giudice di pace è stereotipata e standardizzata e non offre alcuna risposta alle ragioni di opposizione alla convalida, in particolare non dà conto dell’assolvimento del dovere di informativa previsto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998, che impone di rendere edotto lo straniero sulle procedure di protezione internazionale, ricollocazione e rimpatrio volontario assistito.
La disposizione va interpretata, in conformità all’art. 117 Cost., alla luce della giurisprudenza CEDU richiamata, nel senso che l’informativa deve essere completa ed effettiva: essa è funzionale alla correttezza delle procedure di identificazione e alla riduzione dei margini di errore operativo. L’obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere asilo, poiché il silenzio o una dichiarazione incompatibile con tale volontà non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata.
Non è sufficiente che il decreto di respingimento o di trattenimento indichi genericamente che il soggetto è stato informato, se nella contestazione dell’interessato nulla emerge dal foglio notizie né da altri atti o mezzi di prova dell’amministrazione, e segnatamente se non emergono tempi e modalità della somministrazione, con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di interprete o mediatore culturale.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il giudice della convalida è tenuto, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo. La giurisprudenza unionale ha chiarito che il controllo giurisdizionale sulla legalità del trattenimento impone all’autorità di sollevare d’ufficio l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, anche se non invocata dall’interessato.
Poiché il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto alcuna informativa, il Giudice di pace avrebbe dovuto indagare su tale questione prima di emettere la convalida. Ne consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento, non essendo il trattenimento validamente prorogato né prorogabile a termini scaduti. Quanto alle spese, l’ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza di un’Amministrazione statale escludono la regolazione, con liquidazione demandata al giudice del merito.
Nota della Redazione
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