Esportatore abituale prova uscita beni UE limiti sindacato legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 22307 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni effettuate da esportatori abituali, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La doglianza che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione o di violazione di legge, contrapponga una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile in sede di legittimità. La motivazione è apparente solo quando, pur materialmente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento va escluso quando l’atto, anche per relationem, esponga il nucleo della pretesa tributaria in modo idoneo a consentire l’esercizio del diritto di difesa. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il difetto del momento decisorio, non il mero esame insufficiente delle argomentazioni delle parti.

Il Fatto

La società contribuente riceveva un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2011, in ordine a due operazioni di cessione di merci. L’Amministrazione finanziaria contestava la mancata prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea, con conseguente ingresso in Libia, ed escludeva l’applicabilità del regime delle cessioni effettuate da esportatori abituali, trattando le operazioni come ordinarie ai fini IVA.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la Commissione non avesse preso atto delle argomentazioni difensive. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che il provvedimento contiene un vero accertamento di fatto, avendo il giudice di merito considerato indimostrata l’uscita della merce dal territorio UE e rendendo percepibile la propria ratio decidendi. La censura, in tal modo, tendeva a sollecitare una riedizione del sindacato di merito preclusa in sede di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 3 novembre 2016, la Corte ha ribadito che la motivazione apparente ricorre solo quando l’apparato argomentativo non consente di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la contribuente avesse provato l’esportazione. Anche tale doglianza è stata dichiarata inammissibile: la censura avrebbe dovuto essere proposta come vizio logico di motivazione o travisamento del fatto probatorio, nei limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., mentre in concreto mirava a una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali.

Il terzo motivo lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’asserita assenza di un vantaggio economico per la società. La Corte ha escluso che la motivazione infrangesse il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. e ha precisato che l’elemento del vantaggio economico era eccentrico rispetto al recupero fiscale. Quanto all’omessa pronuncia, il vizio si configura solo quando manchi il momento decisorio, non quando vi sia un mero esame insufficiente delle argomentazioni.

Il quarto e il quinto motivo, relativi al principio di neutralità dell’IVA e al difetto di motivazione dell’avviso, sono stati disattesi. Le considerazioni sul danno erariale integrano mere argomentazioni prive di valenza decisoria. Quanto alla motivazione dell’atto impositivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sull’art. 7 della legge n. 212 del 2000, secondo cui l’obbligo può essere adempiuto anche per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato o ne riproduca il contenuto essenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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