Espulsione: la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale rende temporaneamente inespellibile lo straniero (Cass. 8899/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 8899/2026, pubblicata il 9 aprile 2026 (R.G.N. 3646/2025) — camera di consiglio del 5 febbraio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Alessandra Dal Moro.

Il principio di diritto

È la manifestazione di volontà a radicare lo status di richiedente in quanto comportamento materiale, a forma libera, a cui l’ordinamento collega l’immediata acquisizione di uno «statuto protettivo».

Il fatto

Un cittadino straniero, destinatario di un decreto prefettizio di espulsione (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998), lo impugnò davanti al Giudice di pace di Alessandria. Prima dell’udienza aveva chiesto, tramite il proprio legale, un appuntamento presso un ente convenzionato per l’accesso alla piattaforma di registrazione, al fine di formalizzare la domanda di protezione internazionale, documentando la convocazione fissata. Il Giudice di pace rigettò il ricorso, ritenendo che, non essendo ancora presentata la domanda, non fosse oggettivamente pendente una procedura di protezione idonea a sospendere l’espulsione. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione.

La motivazione

La Corte accoglie il motivo. Secondo il diritto dell’Unione (direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE) e la normativa interna (d.lgs. n. 25/2008 e d.lgs. n. 142/2015) va distinta la manifestazione della volontà di chiedere protezione — comportamento materiale a forma libera, che non presuppone alcuna formalità amministrativa — dalla successiva presentazione e registrazione della domanda presso l’autorità competente. È la manifestazione di volontà, resa a un’autorità competente a riceverla, a radicare lo status sostanziale di richiedente, cui l’ordinamento collega l’immediata acquisizione di uno statuto protettivo: l’accesso alle misure di accoglienza e la temporanea inespellibilità (art. 7 d.lgs. n. 25/2008). Nel caso, avendo lo straniero manifestato e documentato tale volontà, il Giudice di pace ha errato dando rilievo alla mera pendenza formale della domanda. In continuità con l’orientamento più recente (Cass. n. 31544/2025 e n. 34155/2025), la Corte precisa che, quando la domanda di protezione è proposta dopo il decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta ma resta temporaneamente ineseguibile: il giudice di pace non può annullarlo, ma non può neppure ignorare la causa di non espellibilità, dovendo verificarla e, se del caso, mantenere il giudizio in corso fino all’esito, senza relegare la tutela alla sola fase esecutiva (pena la lesione del diritto a un ricorso effettivo: artt. 24 e 111 Cost., 47 CDFU, 6 e 13 CEDU). Resta fermo il bilanciamento con l’interesse dello Stato a un celere allontanamento e la possibilità di trattenimento nei casi di domanda strumentale (Corte giust. UE, 15 febbraio 2016, C-601/15).

Esito: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Alessandria, in persona di diverso magistrato.

Implicazioni pratiche

Ai fini della temporanea inespellibilità conta la manifestazione documentata della volontà di chiedere protezione internazionale, non l’avvenuta formalizzazione della domanda: la volontà espressa a un’autorità competente a riceverla fa sorgere lo statuto protettivo, anche quando l’accesso alla piattaforma di registrazione è differito. Nel giudizio di opposizione all’espulsione, il giudice di pace non annulla il decreto ma deve prendere posizione sulla causa di non espellibilità,0 tenendo il giudizio in corso fino all’esito della domanda; rimettere la questione alla sola fase esecutiva non è tutela adeguata. Resta il limite delle domande strumentali, per le quali è possibile il trattenimento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *