Protezione internazionale e violenza di genere: non è un fatto privato e fonda la protezione sussidiaria (Cass. civ. n. 27204/2025)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 27204/2025, pubblicata l’11 ottobre 2025 (R.G.N. 2330/2025; camera di consiglio del 25 settembre 2025; Presidente Maria Acierno, Relatrice Laura Tricomi). Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Gli atti di violenza domestica e di genere, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse; la violenza di genere non può essere ricondotta alla categoria del “fatto meramente privato”.

Il fatto

Una cittadina straniera si era vista respingere dal Tribunale di Catanzaro l’impugnazione contro il diniego della protezione internazionale. Aveva riferito di essere fuggita dal proprio Paese, tra l’altro, per le reiterate violenze dell’ex marito, denunciate più volte senza adeguata tutela da parte delle autorità locali. Il Tribunale aveva ritenuto il racconto non credibile per genericità e comunque irrilevante la persecuzione di genere. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

La Corte accoglie i primi tre motivi. Richiamando la Convenzione di Istanbul e la propria giurisprudenza, ribadisce che gli atti di violenza domestica e di genere possono fondare la protezione internazionale – status di rifugiato o protezione sussidiaria – quando lo Stato di origine non contrasti tali condotte o non offra protezione adeguata; la violenza di genere non è un “fatto meramente privato”. A fronte dell’onere del richiedente di allegare, il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria, anche acquisendo informazioni aggiornate sul Paese d’origine (COI). Nel caso, il giudizio di non credibilità era fondato su formule di stile, senza indicare quali dettagli mancassero, e senza considerare gli atti persecutori riferiti e il contesto di violenza di genere documentato dalle fonti internazionali sulla Georgia.

Esito: accoglimento dei primi tre motivi, assorbito il quarto; la Corte cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Nelle domande di protezione internazionale, la violenza domestica e di genere non può essere liquidata come questione privata: se lo Stato d’origine non protegge, integra un presupposto di protezione. Il giudizio di credibilità non può ridursi a formule di stile e va accompagnato dal dovere di cooperazione istruttoria, con acquisizione di informazioni aggiornate sul Paese d’origine.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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