Espulsione non sospesa se la protezione è respinta per manifesta infondatezza (Cass. civ. Sez. I n. 21168 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel testo dell’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 vigente ratione temporis, anteriore alla riforma del 2017. Ne deriva che il decreto di espulsione adottato mentre pende il giudizio di legittimità sul diniego non è invalido, poiché il ricorso contro una decisione di manifesta infondatezza non produce l’effetto sospensivo. Il rientro in patria dello straniero espulso non determina la cessazione della materia del contendere sull’impugnazione del decreto, che conserva effetti ulteriori, tra cui il divieto di ingresso per dieci anni. È infine inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che non si confronti con il decisum impugnato o che proponga per la prima volta in Cassazione una questione non sottoposta al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto impugnazione davanti al Giudice di pace avverso il decreto di espulsione amministrativa notificatogli dopo il rigetto, confermato in appello, della domanda reiterata di protezione internazionale per manifesta infondatezza, adottato dalla Commissione territoriale nel 2015. Il Giudice di pace ha rigettato l’impugnazione. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, chiedendo altresì la riunione con altro procedimento pendente davanti alla stessa Corte, relativo al diniego di protezione internazionale e speciale.
La Prefettura è rimasta intimata, senza difendersi con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di riunione, respingendola perché il procedimento separato risultava già definito con ordinanza che ne aveva dichiarato l’inammissibilità. Passa poi al rilievo preliminare sul rientro in patria dello straniero, affermando che esso non determina la cessazione della materia del contendere sull’impugnazione del decreto di espulsione, che produce effetti ulteriori rispetto all’obbligo di lasciare il territorio, primo fra tutti il divieto di ingresso in Italia per dieci anni ai sensi dell’art. 13, commi 13 e 14, d.lgs. n. 286 del 1998.
Nel merito, il primo e il secondo motivo vengono esaminati congiuntamente e dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile, perché tali vizi sono configurabili solo in ipotesi specifiche non dedotte nel caso concreto. Anche il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile: il ricorrente non allega l’omesso esame di un fatto storico, ma contesta una valutazione giuridica difforme da quella del giudice di merito, mentre la norma richiede un vero accadimento naturalistico, non una mera argomentazione difensiva.
Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo anteriore alla riforma del 2017, esclude l’effetto sospensivo del ricorso quando questo è proposto avverso il provvedimento che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis). Il Giudice di pace aveva correttamente affermato che la proposizione del ricorso contro il decreto della Commissione territoriale non aveva sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento. Il ricorrente, invece, non ha spiegato gli argomenti giuridici a sostegno della tesi opposta né le ragioni dell’infondatezza della diversa opinione del giudice di merito.
La Corte rileva inoltre che il provvedimento della Corte d’appello richiamato dal ricorrente è una statuizione di non luogo a procedere sulla richiesta di sospensiva, priva di incidenza sulla validità ed efficacia del decreto di espulsione. Le censure che non si confrontano con il decisum si risolvono in un “non motivo”, inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La questione relativa all’assenza di delega per la firma del decreto è nuova, perché non risulta proposta davanti al Giudice di pace e il ricorrente non ha indicato quando e come l’avrebbe formulata. Quanto ai profili di invalidità formale, le censure difettano di specificità per mancata riproduzione dell’atto e delle ragioni dell’invalidità prospettata. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese stante la mancata costituzione della Prefettura.
Nota della Redazione
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