Copia analogica di atto informatico: attestazione di conformità e onere di produzione (Cass. civ. Sez. I n. 3081 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attestazione di conformità della copia analogica di un documento informatico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005, deve essere resa da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il quale deve esclusivamente attestare la conformità all’originale in tutte le sue componenti. Non è più richiesta la sottoscrizione di ogni pagina né il puntuale rispetto delle ulteriori formalità dettate dall’art. 18 cit. per le copie analogiche di documenti analogici. In tema di espulsione dello straniero, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non è nullo il decreto prefettizio privo dell’attestazione di conformità del Prefetto, allorché questa sia eseguita dall’ufficio notificante o dalla questura. Il ricorrente che contesti la regolarità dell’attestazione di conformità deve produrre il documento in cassazione: la sua incorporazione nel ricorso digitale non ne consente l’autonomo esame e integra violazione del dovere ex art. 369, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è stato raggiunto da un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine. Ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Udine, che l’ha rigettata ritenendo valida la notifica effettuata mediante copia conforme certificata dal funzionario di polizia dell’ufficio depositario dell’atto e autorizzato all’autenticazione.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla pretesa nullità della copia dichiarata conforme del decreto prefettizio: assenza di sottoscrizione digitale, mancata indicazione delle generalità dell’attestante, motivazione apparente, omesso esame delle eccezioni. L’Amministrazione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e li dichiara inammissibili. Il nucleo della questione riguarda la disciplina applicabile all’attestazione di conformità della copia analogica di un documento informatico, quale è il decreto prefettizio sottoscritto digitalmente.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 prescrive una serie di formalità analitiche per l’autenticazione delle copie: attestazione di conformità scritta alla fine della copia, indicazione di data e luogo del rilascio, numero dei fogli, nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale, firma per esteso e timbro dell’ufficio. Per le copie di atti e documenti informatici, però, il medesimo articolo rinvia alle disposizioni dell’art. 20, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 82/2005, che disciplina la materia agli artt. 22, 23 e 23-bis.
Con riferimento alle copie analogiche di documenti informatici, l’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce che esse hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la conformità in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Dal combinato disposto delle due norme la Corte ricava che l’attestazione deve essere resa dal pubblico ufficiale autorizzato, ma questi deve esclusivamente attestare la conformità all’originale: non è più richiesta la sottoscrizione di ogni pagina né le altre formalità dell’art. 18 cit., contrariamente a quanto assume il ricorrente.
Quanto all’individuazione del pubblico ufficiale autorizzato, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di espulsione dello straniero, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio privo dell’attestazione di conformità del Prefetto, in presenza di una prassi secondo cui l’attestazione è eseguita dall’ufficio notificante o dalla questura (Cass. n. 31928/2019). Il precedente invocato dal ricorrente (Cass. n. 25879/2021) è giudicato inconferente, poiché riguarda la diversa fattispecie della consegna al destinatario di una copia priva di attestazione di conformità perché fotocopia di una copia conforme.
Il profilo decisivo è però processuale. Le prove precostituite entrano nel giudizio attraverso la produzione, secondo le regole che vi presiedono (Cass. n. 33809/2021; Cass. n. 7466/2013). Poiché la censura verte esclusivamente sulla regolare esecuzione dell’attestazione di conformità, il ricorrente avrebbe dovuto produrre il documento contestato in osservanza del dovere ex art. 369, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Tale onere non è soddisfatto dalla riproduzione inserita nella parte finale del ricorso digitale: essa risponde alla distinta finalità di assicurare la specificità del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e, per l’incorporazione nel ricorso, non consente l’autonomo esame del documento. Il ricorso è pertanto inammissibile, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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