Operazioni soggettivamente inesistenti e prova della diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 21169 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa. Il diniego della detrazione costituendo eccezione al principio di neutralità, incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche per presunzioni, che l’emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Raggiunta tale prova, spetta al contribuente la prova contraria: non la mancata partecipazione dolosa alla frode, ma l’aver agito con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete. Non rilevano, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti né l’assenza di benefici dalla rivendita.
Il Fatto
Una società esercente il commercio all’ingrosso di computer e software riceveva un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2008, relativo a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.
La CTR riteneva che, pur sussistendo alcuni elementi presuntivi sfavorevoli, mancassero prove sufficienti della consapevolezza della contribuente di partecipare a un meccanismo di frode fiscale. Valorizzava la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, la giustificazione dell’uso di subdistributori, la regolarità dei pagamenti e la provenienza dei fornitori da suggerimento di un operatore globale. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina unitariamente i due motivi, per connessione, e li ritiene fondati. Ribadisce anzitutto che, in caso di operazione soggettivamente inesistente, l’IVA non è detraibile, perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta, essendo la fattura emessa da chi non è stato controparte nel rapporto (Cass. n. 24426 del 2013).
Poiché il diniego della detrazione è eccezione al principio di neutralità, grava sull’Amministrazione provare, anche per presunzioni, che difettano le condizioni oggettive e soggettive della detrazione: che l’emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in un’evasione d’imposta (Cass. n. 9851 del 2018).
Quanto alla consapevolezza del cessionario, se di norma a lui non compete conoscere la struttura e le condizioni operative del fornitore, sorge tuttavia un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di potenziale evasione (Cass. n. 24490 del 2015). La prova può essere logica o storica, anche tramite indizi integranti una presunzione semplice (Cass. n. 28246 del 2020), potendo essere valorizzati l’assenza di dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti, l’inidoneità all’attività economica e la non corrispondenza tra cedenti e società coinvolta (Cass. n. 5339 del 2020).
Incombe poi sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita (Cass. n. 24471 del 2022). La diligenza si incentra sulle informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, acquisite direttamente e indirettamente, tramite l’esame delle modalità del rapporto commerciale (Cass. n. 28165 del 2022).
La CTR non ha seguito tali principi: non ha considerato il valore sintomatico degli elementi indicati nell’atto impositivo — fornitori privi di strutture e personale, dediti all’omissione sistematica di dichiarazioni e versamenti IVA, pagamenti con assegni circolari al reale fornitore e ritiro merce presso il suo magazzino — e ha valorizzato elementi irrilevanti, come la mancata prova della partecipazione volontaria alla frode, alterando le regole di ripartizione dell’onere probatorio. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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