Espulsione per sottrazione ai controlli di frontiera: necessaria la specifica contestazione (Cass. civ. Sez. I n. 8861 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 286/1998, è atto a contenuto vincolato e deve esporre in modo specifico la situazione di fatto posta a suo fondamento. Nel giudizio di opposizione, la materia del contendere è circoscritta alla verifica della sussistenza della specifica ipotesi contestata e non può estendersi ad ulteriori ragioni giustificative. Verificata in fatto l’insussistenza della circostanza contestata, il giudice non può confermare l’espulsione richiamando una diversa ipotesi, non indicata dal prefetto, ma deve annullare il provvedimento. Non integra sottrazione ai controlli di frontiera l’ingresso dello straniero che sia stato sottoposto a controllo e fotosegnalamento, potendo prospettarsi, semmai, la diversa fattispecie della mancanza del titolo di soggiorno.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Prefetto aveva disposto la sua espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 286/1998, per essere entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera.

Il Giudice di pace, rilevato dai precedenti dattiloscopici che lo straniero era entrato dalla frontiera di Lampedusa privo di documenti, riteneva configurata la sottrazione ai controlli, osservando che Lampedusa non è valico di frontiera esterno dello spazio Schengen. Avverso tale ordinanza lo straniero proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della qualificazione: un controllo vi era stato, con fotosegnalamento all’esbarco, e la conseguente illegittimità del provvedimento di espulsione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 13, comma 3, d. lgs. n. 286/1998, che impone al decreto prefettizio di esporre con chiarezza la specifica situazione di fatto assunta a presupposto e autorizzante l’espulsione. Tale contestazione è elemento immutabile, in funzione del quale l’espellendo appresta le proprie difese nel giudizio di opposizione, e rende l’atto espulsivo a carattere vincolato.

Ne deriva che al giudice è precluso accertare e valutare l’esistenza di ragioni giustificative ulteriori rispetto a quella contestata. Il giudizio di cui agli artt. 13, comma 8, d. lgs. n. 286/1998 e 18 d. lgs. n. 150/2011 ha per oggetto la verifica della pretesa espulsiva nei rigorosi limiti dell’ipotesi descritta dalla normativa e contestata all’espellendo.

Su questa base la Corte accerta che, nella specie, il controllo di frontiera era stato pacificamente effettuato mediante i rilievi dattiloscopici. La sottrazione ai controlli presuppone che nessun controllo sia stato svolto; se invece il controllo vi è stato e non ha evidenziato ostacoli all’ingresso, non si versa nell’ipotesi della lettera a), salvo il caso di esibizione di documenti falsificati, potendo semmai prospettarsi il diverso problema della mancanza del titolo di soggiorno, rilevante ai fini della lettera b) del medesimo art. 13, comma 2.

La Corte ribadisce infine che, accertata l’insussistenza dell’ipotesi contestata, il giudice dell’opposizione deve annullare il provvedimento e non può convalidarlo in base a una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto. Il provvedimento impugnato è dunque cassato, con rinvio al Giudice di pace in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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