Motivazione apparente della CTR sul difetto di prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 3027 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria, integra il vizio di motivazione meramente apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la decisione della Commissione tributaria regionale che rigetti l’appello del contribuente sul presupposto, generico e non correlato agli atti del giudizio, della mancata produzione di prove contrarie all’accertamento bancario. La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo, in violazione del dovere di motivazione imposto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
Un contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio rettifica il suo reddito ai fini IRPEF, oltre alle sanzioni, per l’anno d’imposta 2005, sulla base dei dati bancari acquisiti. Esperita infruttuosamente la procedura di accertamento con adesione, il contribuente adisce il giudice di prossimità sostenendo, tra l’altro, che i versamenti in contanti costituivano rimborso dei finanziamenti effettuati in qualità di socio di una società. Il ricorso viene rigettato per difetto di prova documentale contraria e per l’assenza di nesso temporale e quantitativo tra le scritture contabili della società e gli accrediti contestati.
Il contribuente propone appello e la Commissione tributaria regionale conferma la legittimità dell’atto impositivo, affermando che nessuna prova sarebbe stata prodotta dalla difesa del contribuente. Deceduto l’originario ricorrente in pendenza del secondo grado, la causa prosegue per iniziativa dell’unica erede, che ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denuncia la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetti muniti di qualifica dirigenziale, è dichiarato inammissibile perché nuovo. La questione è proposta per la prima volta in sede di legittimità e la ricorrente non allega, né indica in quali atti dei gradi di merito abbia dedotto la censura, così violando il principio di autosufficienza del ricorso.
Il secondo motivo, che lamenta la tardività del deposito della sentenza rispetto al termine di trenta giorni fissato dall’art. 37 d.lgs. n. 546/1992, è respinto. Il termine ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non incide sulla validità della decisione, in coerenza con l’art. 152 cod. proc. civ., salvo che la legge ne dichiari espressamente la perentorietà.
Il terzo motivo è accolto. La Corte richiama la lettura delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che hanno ridotto al minimo il sindacato di legittimità sulla motivazione, e la successiva Sezioni Unite n. 22232 del 2016, che qualificano come motivazione apparente quella che, pur presente sul piano grafico, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nella specie la CTR ha rigettato l’appello affermando che nessuna prova è stata prodotta, senza alcun rinvio ai documenti in atti, rendendo impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
È respinta l’eccezione dell’Avvocatura secondo cui la censura sarebbe inammissibile per mancata impugnazione della statuizione sulla genericità dei motivi di appello: la CTR non ha dichiarato l’appello inammissibile, risolvendosi quell’inciso in un obiter dictum, e ha invece esaminato i motivi nel merito.
Il quarto motivo, sulla mancata pronuncia rispetto al petitum, e il quinto, sulla falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in relazione alla posizione di mero socio di capitale, restano assorbiti. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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