Espulsione dello straniero con permesso Ue subordinata a intimazione e violazione (Cass. pen. Sez. I n. 39784 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti del cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea è illegittimo quando non sia stata preventivamente intimata allo straniero la misura di cui all’art. 5, comma 7-bis, d.lgs. 286 del 1998. La sola omessa dichiarazione di presenza al Questore non giustifica l’allontanamento, poiché per tale ipotesi la legge prevede esclusivamente la sanzione amministrativa da 103 a 309 euro. L’espulsione presuppone il superamento del termine di tre mesi dall’ingresso, l’intimazione del Questore e la violazione della stessa. La natura amministrativa del provvedimento impone, in assenza di deroga espressa, l’applicazione della disciplina dell’art. 5, commi 7 e seguenti, d.lgs. 286 del 1998.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava l’opposizione proposta dal condannato avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998. Il condannato, tratto in arresto in Italia per un reato in materia di stupefacenti, era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Spagna.
Il Tribunale respingeva l’opposizione ritenendo che la natura mista di condannato e indagato non ostasse all’espulsione e che il mancato adempimento dell’obbligo di dichiarare la presenza al Questore, con il decorso di tre mesi dall’ingresso, legittimasse il provvedimento. Il ricorrente impugnava la decisione deducendo la violazione dell’art. 5, commi 7 e 7-ter, d.lgs. 286 del 1998.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. Il percorso argomentativo muove dalla disciplina introdotta dalla legge 161 del 2014, che ha novellato l’art. 5, comma 7, d.lgs. 286 del 1998 aggiungendo i commi 7-bis e 7-ter. Il comma 7 prevede a carico dello straniero munito di permesso rilasciato da altro Stato membro l’obbligo di dichiarare la presenza al Questore, con la sola sanzione amministrativa da 103 a 309 euro per i contravventori.
Il comma 7-bis stabilisce che, allo straniero trattenutosi oltre tre mesi dall’ingresso, il Questore intima di recarsi nello Stato membro che ha rilasciato il permesso entro sette giorni dalla notifica. Il comma 7-ter prevede che solo nei confronti dello straniero che ha violato tale intimazione è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. 286 del 1998. La Corte ricostruisce il sistema come una sequenza necessaria: superamento dei tre mesi, intimazione e sua violazione costituiscono i presupposti indefettibili dell’allontanamento.
Quando l’espulsione sia disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, con allontanamento fuori dall’Unione europea, il provvedimento non può essere adottato senza aver prima sentito lo Stato membro che ha rilasciato il documento di soggiorno. I giudici di legittimità precisano che il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha natura sostanzialmente amministrativa, richiamando Sez. I n. 4645 del 2021, Dashi, e Sez. I n. 10847 del 2020, Domi, con la conseguenza che, in assenza di deroga espressa, trova applicazione la specifica disciplina dell’art. 5, commi 7 e seguenti, d.lgs. 286 del 1998.
Nel caso concreto il Tribunale non si è conformato a tali principi. Il ricorrente non aveva ricevuto alcuna intimazione e dunque non poteva averla violata; la mancata presentazione in Questura non è sufficiente, poiché sanzionata solo in via amministrativa. Il Tribunale non ha verificato quale procedura fosse stata seguita né verso quale Stato fosse disposto l’allontanamento, omettendo di accertare se l’espulsione fosse stata adottata ai sensi dell’art. 13, comma 1 o comma 2, e se le autorità spagnole fossero state sentite. La Corte annulla pertanto l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Genova per nuovo esame.
Nota della Redazione
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