Patteggiamento: la sostituzione della pena breve richiede l’accordo delle parti (Cass. pen. Sez. IV n. 32015 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva è consentita solo se la sostituzione stessa è oggetto dell’accordo tra imputato e pubblico ministero. Il giudice del patteggiamento, pertanto, non può procedere d’ufficio alla conversione e non è tenuto a esaminare nel merito una richiesta di sostituzione estranea all’accordo. L’art. 545-bis cod. proc. pen., che impone l’avviso sulla possibilità di conversione della pena detentiva non superiore a quattro anni, è norma dettata, per ragioni testuali e sistematiche, esclusivamente per il giudizio ordinario e non trova applicazione nel rito speciale.

Il Fatto

Con sentenza del 17 gennaio 2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato all’imputato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, per detenzione a fini di spaccio di hashish, marijuana e cocaina.

Dopo il perfezionamento dell’accordo, il difensore ha chiesto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; il pubblico ministero si è rimesso al giudice. Il Tribunale ha valutato la richiesta nel merito ma l’ha respinta. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dal verbale di udienza emerge che la sostituzione non ha costituito oggetto dell’accordo: le parti hanno concordato la sola pena detentiva e pecuniaria, mentre la richiesta di conversione è stata formulata in un momento successivo.

L’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., nel testo riformato dal d.lgs. n. 150/2022, consente alle parti di chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva diminuita fino a un terzo. Da tale previsione si desume che il giudice non può sostituire la pena se la sostituzione è estranea all’accordo. Solo in presenza di un accordo sulla sostituzione, ai sensi dell’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice sospende il processo e fissa apposita udienza, dandone avviso all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Il giudice di legittimità richiama un orientamento consolidato: l’art. 545-bis cod. proc. pen. opera nel giudizio ordinario, nel quale l’imputato conosce la pena solo con la lettura del dispositivo, e non nel patteggiamento, dove il giudice applica la pena già concordata (Sez. IV n. 32357 del 09/05/2023; Sez. IV n. 32360 del 09/05/2023; Sez. II n. 50010 del 10/10/2023; Sez. VI n. 30767 del 28/04/2023; Sez. II n. 8396 del 04/02/2025).

La conclusione è confortata dalla Relazione illustrativa alla riforma, secondo cui il differimento dell’udienza presuppone un accordo, almeno generale, sulla sostituzione, per scongiurare richieste esplorative o dilatorie.

Avendo ritenuto adeguata la pena concordata, il Tribunale non era dunque nemmeno tenuto a esaminare nel merito la richiesta di sostituzione. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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