Espulsione dello straniero e sindacato incidentale sui divieti di inespellibilità (Cass. civ. Sez. I n. 9755 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione del cittadino straniero, ove siano allegati i motivi ostativi di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 nel testo vigente ratione temporis, il giudice di pace è tenuto al sindacato incidentale sulla loro sussistenza, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria. Il divieto opera con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva 2008/115/CE, anche per lo straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese pur senza aver formalmente richiesto il ricongiungimento. La tutela dell’art. 8 CEDU copre anche la sola vita privata e i legami sociali, non solo quelli familiari, senza gradazioni o gerarchie. Il giudice di merito che ometta tale valutazione incorre in un giudizio di fatto da riformulare in sede di legittimità.
Il Fatto
Un cittadino straniero, proveniente dalla Nigeria, presentava ricorso al Giudice di pace di Varese per opporsi al decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del TUI. Il giudice rigettava l’opposizione e confermava il decreto.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si costituivano con atto finalizzato alla sola partecipazione alla discussione orale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile la costituzione del Ministero e della Prefettura. Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, mediante deposito di memorie, il quale presuppone la costituzione con controricorso tempestivamente notificato e depositato.
Nel merito, i primi due motivi sono fondati. Il Giudice di pace aveva escluso ogni valutazione sulla situazione personale dello straniero, ritenendo di non poter sindacare il diniego di protezione e il decreto prefettizio. La Corte ribadisce invece che, ove siano rappresentati i motivi ostativi all’espulsione di cui all’art. 19 del TUI ratione temporis vigente, sussiste il dovere del sindacato incidentale da parte del giudice di pace, chiamato a esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti.
Il principio è ricondotto a un consolidato orientamento. L’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, che impone di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d’origine, si applica con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria, anche allo straniero che abbia legami familiari in Italia pur non essendo formalmente richiedente il ricongiungimento. La nozione di diritto all’unità familiare, delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 8 CEDU e fatta propria dalla Corte cost. n. 202 del 2013, non distingue tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale, che non prevede gradazioni o gerarchie.
Ne deriva la rilevanza in giudizio anche dei legami sociali, e non solo di quelli specificamente familiari, dedotti dal ricorrente e trascurati dal giudice di merito. Tanto impone di riformulare l’apprezzamento in fatto alla luce dei principi richiamati. Resta assorbito il terzo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente.
Nota della Redazione
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