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Esterovestizione societaria e sede dell’amministrazione: i criteri effettivi secondo la Cassazione n. 7694/2026

Con la sentenza n. 7694, depositata il 30 marzo 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione è tornata sui criteri per individuare la residenza fiscale di una società estera e, in particolare, sulla nozione di “sede dell’amministrazione” prevista dall’art. 73, comma 3, del TUIR.

Questione esaminata

La controversia nasceva da un avviso di accertamento IVA relativo al 2011. L’Amministrazione finanziaria riteneva fittizia la sede portoghese della società committente e sosteneva che la sua attività fosse in realtà svolta in Italia. Da tale presunta esterovestizione faceva discendere l’imponibilità in Italia delle prestazioni di servizi rese dalla società contribuente italiana.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva escluso l’esterovestizione, valorizzando la struttura operativa presente in Portogallo, lo svolgimento in quel Paese delle riunioni societarie e l’attività concretamente esercitata mediante mezzi e personale. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione, contestando, tra l’altro, i criteri impiegati per individuare la sede effettiva della società.

Principio affermato

La Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, la “sede dell’amministrazione” coincide con il luogo stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari deputati al compimento degli affari e all’impulso dell’attività dell’ente.

L’accertamento non può arrestarsi a elementi puramente formali né identificare automaticamente la sede effettiva con il luogo dal quale la controllante impartisce direttive. Occorre una valutazione concreta e complessiva dei fattori sostanziali. In presenza di una società estera controllata da un soggetto italiano, lo spostamento della sede dell’amministrazione presso la controllante presuppone un grado di eterodirezione tale da privare la controllata della propria effettiva autonomia operativa, riducendola a una struttura meramente artificiosa.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha ritenuto coerente con questi principi l’accertamento compiuto dal giudice tributario. La società portoghese disponeva a Funchal di un ufficio adibito a sede sociale, utilizzava due rimorchiatori per la propria attività e impiegava cinquantadue dipendenti, cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari. Le riunioni del consiglio di amministrazione e le assemblee dei soci si svolgevano in Portogallo; anche l’organizzazione dei fattori produttivi e la produzione del reddito erano state ricondotte al contesto portoghese.

Secondo la Cassazione, la mera attività di direzione e coordinamento esercitata da una controllante italiana non basta, di per sé, a dimostrare che la controllata estera abbia in Italia la propria sede amministrativa. È necessario verificare se quest’ultima sia una costruzione artificiosa o, al contrario, un’entità reale che svolge effettivamente la propria attività conformemente all’atto costitutivo e allo statuto.

Esclusa l’esterovestizione, per l’anno d’imposta 2011 trovava applicazione il criterio del luogo del committente previsto in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. La Corte ha quindi ritenuto non assoggettabili a IVA in Italia le prestazioni rese alla società portoghese. Le osservazioni del giudice d’appello sulla possibile applicazione della tonnage tax sono state considerate prive di effettiva incidenza sulla decisione, perché estranee alla ratio decidendi della controversia IVA. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato pertanto rigettato.

Rilevanza pratica

La pronuncia conferma che la contestazione di esterovestizione richiede un esame sostanziale dell’organizzazione societaria: luogo delle decisioni, autonomia degli organi, personale, mezzi, attività economica e concreta gestione degli affari. Il controllo societario o la provenienza dall’Italia di indicazioni gestionali non consentono, da soli, di trasferire la residenza fiscale della partecipata estera.

Per imprese e gruppi con strutture operative fuori dall’Italia, la sentenza evidenzia l’importanza di documentare la reale consistenza della sede estera, l’effettività delle deliberazioni sociali, l’autonomia gestionale e l’impiego locale delle risorse. Tali elementi incidono non soltanto sulla residenza fiscale, ma anche sulla corretta individuazione della territorialità IVA delle prestazioni transfrontaliere.

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