Operazioni intracomunitarie, mancata iscrizione VIES non prova la frode (Cass. civ. Sez. V n. 7404 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni intracomunitarie, la mancata o errata comunicazione del codice identificativo del tributo e la mancata iscrizione nel registro VIES costituiscono una violazione meramente formale. Essa non incide sul regime di non imponibilità IVA previsto per gli scambi tra operatori comunitari, poiché rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali dell’operazione. Il regime di esenzione resta applicabile quando, in capo al destinatario, la qualità di soggetto d’imposta nello Stato di appartenenza non sia contestata e non sussistano seri indizi di frode.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento volto a recuperare importi fiscali. Alla contribuente era contestato di aver computato in detrazione, quali acquisti intracomunitari ex art. 38 d.l. n. 331 del 1993, operazioni effettuate tra l’1 gennaio 2011 e il 20 ottobre 2011 con soggetti di nazionalità francese e tedesca, pur non rivestendo in quel periodo lo status di operatore intracomunitario. La società era stata inclusa nell’archivio telematico VIES soltanto a decorrere dal 20 ottobre 2011.
La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR della Sicilia rigettava il successivo appello erariale. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 15-quater, d.P.R. n. 533 del 1972, dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, n. 188376, e del 12 giugno 2017, n. 110418, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La censura era che la CTR avesse considerato intracomunitarie operazioni prive della preventiva autorizzazione rilasciata dall’Agenzia e dell’inclusione del richiedente nell’archivio VIES.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Non rileva la violazione meramente formale relativa alla mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identificazione del richiedente, né l’inclusione nel registro VIES dell’operatore.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui “in tema di cessioni intracomunitarie, la mancata iscrizione dell’impresa cessionaria nel registro Vies non costituisce indizio della inesistenza dell’operazione”, poiché, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16), ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità dell’IVA rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali, salvo i casi di frode (Cass. n. 10006 del 2018).
La Corte ha poi confermato che l’omessa o errata comunicazione del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale, che non incide sul regime di esenzione degli scambi tra operatori comunitari, quando la qualità di soggetto d’imposta del destinatario nello Stato di appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi di frode (Cass. n. 25651 del 2018; Cass. n. 12822 del 2021).
Il giudice di secondo grado si è posto sulla scia di tale orientamento nomofilattico, ciò che postula il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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