Estinzione di associazione non riconosciuta e legittimazione dell’ex rappresentante (Cass. civ. Sez. V n. 20086 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione di un’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della soggettività passiva tributaria. L’associazione permane in vita quale mero centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti tributari non ancora esauriti, per il tramite dei titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio. Di conseguenza la pretesa tributaria può essere legittimamente fatta valere, una volta estinta l’associazione, nei confronti dell’ex legale rappresentante, al quale l’atto, pur intestato all’associazione, deve essere notificato. Questi può essere attinto sotto la duplice veste di responsabile ex art. 38 cod. civ. e di successore, ex art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973.

Il Fatto

Il contribuente, già legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica cancellata dal REA, impugnava l’avviso di accertamento emesso a carico dell’ente per l’anno di imposta 2009. L’Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito, rilevando la mancata presentazione della dichiarazione, l’inattendibilità delle scritture contabili e l’inapplicabilità del regime agevolativo di cui alla legge n. 398/1991. Il contribuente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la pretesa.

La CTP accoglieva il ricorso per la sussistenza di tale difetto. La CTR della Calabria rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo assorbente la circostanza della notifica intervenuta dopo l’estinzione dell’associazione, escludendo la qualità di obbligato solidale in capo all’ex rappresentante. L’Agenzia propone ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente resta intimato.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano l’omessa pronuncia della CTR sul giudicato esterno eccepito dall’Ufficio. La Corte li tratta congiuntamente e li rigetta. Pur rilevando l’omessa statuizione, il Collegio richiama il principio per cui, alla luce dell’art. 111 Cost. e dell’art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia, può evitarsi la cassazione con rinvio decidendo nel merito se si tratta di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Nel merito dell’eccezione, la Corte esclude l’idoneità della precedente statuizione a formare giudicato. Qualora la questione sulla legittimazione passiva coinvolga l’esistenza stessa dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione di una data normativa, non si configura alcuna copertura di giudicato, né interno né esterno. L’applicabilità di una disciplina è attività qualificatoria di mero diritto, sottratta al principio iura novit curia.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il consolidato indirizzo di legittimità sull’ultrattività dell’associazione non riconosciuta estinta. Richiamando Cass. n. 899 del 2022, Cass. n. 26284 del 2022 e Cass. n. 25451 del 2021, il Collegio ribadisce che lo scioglimento non determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio: l’associazione permane quale centro di imputazione di effetti giuridici, tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in prorogatio.

Ne deriva che la pretesa tributaria, una volta estinta l’associazione, può essere fatta valere nei confronti dell’ex legale rappresentante, che può essere destinatario dell’avviso sotto la duplice veste di responsabile ex art. 38 cod. civ. e di successore ex art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973. La CTR ha fatto quindi patente malgoverno di tali insegnamenti.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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