Accertamento integrativo privo di nuovi elementi e difetto di contraddittorio: regole di impugnazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16415 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, perfezionatasi con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, determina l’estinzione del processo solo con riferimento alla posizione della parte che ne ha beneficiato, non operando per le altre parti del giudizio. In materia di accertamento integrativo, la mancata indicazione nell’avviso dei nuovi elementi e degli atti o fatti attraverso cui sono venuti a conoscenza dell’ufficio è richiesta a pena di nullità dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, costituendo autonoma e sufficiente ratio decidendi. È, pertanto, inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione che censuri una sola delle distinte ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso due distinti avvisi di accertamento nei confronti di una società e della sua socia unica, rideterminando il reddito d’impresa per l’anno 2011 sulla base di incongruenze tra acquisti di imballaggi e vendite dichiarate. Un precedente accertamento, relativo allo stesso periodo d’imposta, era stato emesso a seguito di verifica dell’Agenzia delle Dogane ed era stato definito dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi, mentre la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, aveva accolto l’appello ritenendo illegittimo il secondo accertamento per violazione del principio di unitarietà e per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La socia ha depositato controricorso e, successivamente, ha documentato il perfezionamento della definizione agevolata della lite, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente l’istanza di estinzione del giudizio avanzata dalla socia, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018: presentazione tempestiva della domanda e pagamento della prima rata, in assenza di diniego da parte dell’Amministrazione e di istanza di trattazione. Ha pertanto dichiarato l’estinzione del processo limitatamente al rapporto con la socia, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha precisato che tale declaratoria non incide sul giudizio concernente l’avviso emesso nei confronti della società, che prosegue.
Quanto alla posizione della società, la Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, contestando la sentenza della CTR che aveva escluso la configurabilità di nuovi elementi a supporto dell’accertamento integrativo. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto la censura si appuntava solo su una delle due rationes decidendi poste a fondamento della decisione. La CTR aveva, infatti, affermato sia che il secondo accertamento si fondava su una diversa e più approfondita valutazione del medesimo materiale probatorio, sia che l’ufficio non aveva esplicitato nella motivazione dell’avviso i nuovi elementi che ne giustificavano l’emissione, come richiesto a pena di nullità dall’art. 43 citato. Tale seconda ragione, da sola idonea a sorreggere la decisione, non era stata oggetto di censura.
In applicazione del principio per cui, in presenza di distinte e autonome rationes decidendi, è indispensabile che il soccombente censuri tutte le ragioni e che tali censure risultino tutte fondate, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il secondo motivo, concernente l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, è stato dichiarato assorbito, non avendo la ricorrente interesse all’esame di un ulteriore profilo di illegittimità dell’atto impositivo. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato nei confronti della società.
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Nota della Redazione
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