Estinzione della cassa comunale di credito agrario e inconfigurabilità della fusione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1827 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della Cassa comunale di credito agrario, disposta con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 152 d.lgs. n. 385/1993, costituisce vicenda diversa e logicamente incompatibile con la fusione per incorporazione, poiché in quest’ultima la fusione è causa dell’estinzione, mentre nel procedimento delineato dal testo unico bancario l’estinzione precede la liquidazione del patrimonio, affidata a un liquidatore nominato dall’autorità giudiziaria. La fusione per incorporazione postula l’esistenza dell’ente incorporando, ancorché in liquidazione, e una volta intervenuta l’estinzione essa resta giuridicamente inconfigurabile. La fusione verificatasi prima dell’entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ. determina l’estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6/2003 carattere interpretativo né efficacia retroattiva.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che aveva condannato la Cassa comunale di credito agrario di Arbatax a pagare una somma in favore di una creditrice. Gli eredi di quest’ultima intimarono precetto al Banco di Sardegna, assumendo che lo stesso avesse incorporato la Cassa e fosse pertanto tenuto al pagamento.

Il Banco propose opposizione a precetto, eccependo la mancanza di un titolo esecutivo nei propri confronti e l’estraneità della vicenda estintiva rispetto a qualsiasi fusione o successione universale. Il Tribunale accolse l’opposizione; la Corte d’Appello rigettò il gravame degli eredi. Questi ultimi ricorsero per cassazione con tre motivi; il Banco resistette e propose ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la qualificazione del rapporto tra la Cassa e il Banco. I ricorrenti sostengono che una società in liquidazione possa partecipare a una fusione per incorporazione e che il parere della Banca d’Italia avesse qualificato l’operazione come concentrazione infragruppo. La Corte ritiene il motivo infondato, pur chiarendo la motivazione dei giudici di merito.

La Corte muove dal principio affermato in funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite n. 21970 del 2021: la fusione per incorporazione produce l’effetto estintivo della società incorporata e, ove intervenga in corso di causa, non determina l’interruzione del processo, esclusa ex lege dall’art. 2504 bis cod. civ. La Corte territoriale aveva mostrato adesione all’orientamento allora dominante, secondo cui la fusione integrava una mera vicenda evolutivo-modificativa del soggetto, ma tale indirizzo riguardava la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6/2003 ed è stato poi abbandonato.

Sotto la disciplina precedente, la fusione determinava l’estinzione del soggetto incorporato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19509 del 2010. Nel caso concreto la vicenda si colloca prima del 2003, essendo segnata dal decreto ministeriale dell’01.10.1999 che dichiarò estinte le Casse e avviò il procedimento liquidatorio. L’affermazione dei giudici d’appello sull’incompatibilità tra liquidazione e fusione non incide sulla correttezza della decisione, poiché l’impianto motivazionale si fonda sulla mancanza di alcun accertamento di una fusione, rimasta mera asserzione difensiva dei ricorrenti.

Il richiamo all’art. 2501, secondo comma, cod. civ. non giova ai ricorrenti: la norma ammette la partecipazione alla fusione della società in liquidazione che non abbia iniziato la distribuzione dell’attivo, ma nel caso esaminato la vicenda è diversa, perché la liquidazione ha seguito l’estinzione e non l’ha preceduta. Una volta estinto, l’ente non può essere incorporato, e la fusione eventualmente stipulata sarebbe nulla per mancanza di oggetto.

Quanto al parere della Banca d’Italia, la nozione di operazione di concentrazione è dettata dall’art. 5 legge n. 287/1990, che ricomprende la fusione, ma difetta l’accertamento in fatto della stipula e, in diritto, la fusione postula l’esistenza dell’incorporando, esclusa dal testo unico bancario. Gli altri motivi, relativi alla qualificazione della delibera del CdA come accollo interno e alla formazione del convincimento, sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di soccombenza e per promiscuità dei motivi. La Corte compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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