Rilievo officioso dell’incompetenza agraria e prima udienza ex art. 420 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 2318 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il termine per il rilievo officioso dell’incompetenza ex art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ. è costituito dalla prima udienza in senso non meramente cronologico. Quando all’udienza fissata ai sensi dell’art. 415 cod. proc. civ. si espleti soltanto il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 420 cod. proc. civ. e tale attività, rimasta inesaurita, venga rinviata per il suo perfezionamento, la successiva udienza in cui il tentativo ha esito negativo continua a integrare la “prima udienza” agli effetti dell’art. 38 cod. proc. civ., essendone mero sviluppo naturale. Ai fini della competenza della sezione specializzata agraria non rileva la mera natura lato sensu agricola dell’attività svolta sul fondo: occorre che l’allevamento di animali sia collegato funzionalmente alla produzione agraria del terreno, in rapporto di complementarietà e subordinazione con la coltivazione. La gestione di un maneggio, con mero ricovero e impiego dei cavalli a fini ludico-ricreativi, non integra pertanto attività agricola.
Il Fatto
Un concedente agisce dinanzi al Tribunale di Vicenza, sezione specializzata agraria, per la risoluzione di un contratto di affitto di fondo rustico e per il recupero dei canoni scaduti. Il fondo era condotto da una associazione sportiva dilettantistica per l’esercizio di attività di maneggio. La parte convenuta resiste e propone domanda riconvenzionale per un proprio controcredito relativo a migliorie apportate al fondo.
All’esito della prima udienza, nella quale il giudice formula una proposta conciliativa e le parti chiedono un differimento per consultare i clienti, alla successiva udienza il medesimo giudice solleva una questione di competenza ratione materiae. Con sentenza depositata l’1.12.2022 la sezione specializzata si dichiara incompetente e indica quale giudice competente il Tribunale ordinario di Vicenza. Avverso tale decisione la società propone regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari del resistente e le disattende. Quanto allo ius postulandi, ribadisce che per proporre il regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. non occorre la qualifica di cassazionista, operando il regolamento come mero incidente del giudizio di merito (richiamata Cass. n. 16219/2020). Quanto alla procedibilità, la copia della sentenza prodotta su file informatico è attestata conforme e firmata digitalmente: il ricorso, notificato il 27.12.2022 a fronte di una pubblicazione dell’1.12.2022, supera la prova di resistenza e resta entro il termine dell’art. 47 cod. proc. civ., a prescindere dalla comunicazione.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La ricorrente contesta la tardività del rilievo officioso, ma la sezione specializzata ha dato conto in sentenza delle ragioni della tempestività, e tale ratio non risulta censurata. Nel merito, dal verbale della prima udienza emerge che, dopo la sollecitazione alla conciliazione, i difensori chiesero concordemente un differimento per consultare i clienti, e il giudice rinviò la discussione.
Da qui il principio: il rilievo dell’incompetenza formulato all’udienza successiva è tempestivo, perché quella udienza va identificata nella sostanza come prima udienza. Il raccordo tra l’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’art. 420 cod. proc. civ. impone di leggere il termine come riferito alla prima udienza in senso non meramente cronologico, allorché in essa si sia espletata solo l’attività preliminare del tentativo di conciliazione, rimasto inesaurito. Richiamata Cass. n. 10516/2019, la Corte chiarisce che la seconda udienza in cui il tentativo ha esito negativo è mero sviluppo naturale della prima.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La sezione specializzata ha qualificato l’attività come esercizio di maneggio con mero ricovero degli animali, a vocazione commerciale e ludico-ricreativa, priva di finalità agraria. La Corte ribadisce che non basta la natura lato sensu agricola dell’attività, ma occorre il collegamento funzionale dell’allevamento alla produzione agraria del terreno, in rapporto di complementarietà con la coltivazione (richiamate Cass. n. 10577/1995, Cass. n. 15333/2011, Cass. n. 11630/2007 e Cass. n. 12394/2017). Ne discende la correttezza della sentenza impugnata e l’infondatezza del regolamento.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Vicenza, assegna termine di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese. Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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