Estinzione contravvenzione e nuova sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. II n. 6967 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione accertata con decreto penale di condanna si estingue, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., quando nel termine di due anni il condannato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole. Verificatasi l’estinzione, viene meno ogni effetto penale della condanna, che non può più essere computata ai fini del diniego di una nuova sospensione condizionale della pena. La precedente sospensione concessa su decreto penale relativo a contravvenzione poi estinta non integra pertanto il presupposto ostativo del secondo beneficio. Il giudice di legittimità, rilevata l’estinzione dal certificato del casellario, annulla la sentenza limitatamente al beneficio e rinvia per nuovo giudizio sul punto.
Il Fatto
La Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza del giudice per l’udienza preliminare che aveva dichiarato tre imputati colpevoli di reati di estorsione aggravata e in materia di stupefacenti. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, tutti e tre i condannati.
Mentre i ricorsi di due imputati investivano la ricostruzione del fatto e la responsabilità, il terzo ricorrente censurava il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che una delle due precedenti sospensioni riguardava una contravvenzione ormai estinta per decorso del biennio senza nuovi reati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente le posizioni. Il primo motivo del primo ricorrente è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva richiamato in modo congruo una molteplicità di conversazioni tra l’imputato e la parte offesa, di tenore inequivoco quanto alle minacce di morte e al pregresso debito da cessione di stupefacente del quale si chiedeva l’adempimento.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte d’appello aveva richiamato il chiaro contenuto dei dialoghi intercettati, nei quali era palese il riferimento al sottostante debito di droga, escludendo così la prospettata riqualificazione nel reato di violenza privata.
Il ricorso del secondo imputato è parimenti inammissibile perché generico e diretto a una non consentita nuova lettura dei dialoghi intercettati, richiamati in modo cumulativo, senza confronto con la puntuale analisi svolta dal giudice di primo grado e confermata in appello.
È invece fondato il ricorso del terzo imputato. La doglianza riguarda il diniego della sospensione condizionale, motivato dalla Corte territoriale con il fatto che l’imputato ne aveva già goduto due volte. Il ricorrente oppone che una delle due sospensioni concerneva una contravvenzione estinta per il decorso di due anni senza commissione di nuovi reati, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte verifica il dato sul certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti. Da esso risulta che la contravvenzione accertata con decreto penale, divenuto esecutivo nel 2016, è effettivamente estinta, essendo decorsi oltre due anni senza che il condannato abbia commesso nuovi reati. L’estinzione fa venir meno ogni effetto penale e la condanna non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale.
La sentenza è pertanto annullata nei confronti del terzo imputato limitatamente al beneficio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello. I ricorsi degli altri due imputati sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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