Dichiarazioni della persona offesa da sole provano la responsabilità se credibili (Cass. pen. Sez. VII n. 12171 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, possono da sole essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, senza necessità di riscontri estrinseci. Il giudice deve però verificarne con idonea motivazione la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del racconto, che in tal caso va accertata in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni di qualsiasi testimone. Il vizio di motivazione censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento. Non sono consentite in sede di legittimità le doglianze che sollecitano una diversa comparazione degli elementi di prova o una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, dei delitti di violenza privata, danneggiamento e minaccia. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza dell’11.09.2024, ha confermato la pronunzia di condanna.
Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione, articolando undici motivi. Con essi lamenta, in sintesi, la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa, l’omessa valutazione dell’elemento soggettivo, la violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità e la carenza di motivazione sull’effettiva capacità intimidatoria della minaccia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, con i quali si denuncia la mancanza di motivazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento, ritenute difformi da quelle della fase delle indagini preliminari. Il vizio è manifestamente infondato: il contrasto rilevante è solo quello tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento.
Sul punto il Collegio enuncia il principio portante. Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza riscontri estrinseci, fondare la responsabilità dell’imputato. La verifica richiesta è duplice: credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità intrinseca del racconto, con motivazione idonea e con scrutinio più penetrante e rigoroso di quello riservato alle dichiarazioni di qualsiasi testimone. Richiama in proposito l’orientamento di Sez. 5, n. 1666 del 08.07.2014, dep. 2015, Rv. 261730-01. Nel caso concreto l’argomentazione della sentenza impugnata, a pag. 3, è corretta e non illogica.
Il terzo motivo, incentrato sulla credibilità della persona offesa fondata solo sull’assenza di pretese risarcitorie, e il quarto e quinto motivo, sulla omessa valutazione dell’elemento soggettivo, non sono consentiti in sede di legittimità. Essi mirano a una inammissibile ricostruzione dei fatti con criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito, che ha esposto le ragioni del convincimento valorizzando i riscontri tra le dichiarazioni e le prove documentali acquisite.
Il sesto e il settimo motivo, sulla violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità per l’uso del fascicolo fotografico della polizia giudiziaria, sono del pari inammissibili. In cassazione non si possono censurare la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o la stessa illogicità non manifesta delle prove, né sollecitare una differente comparazione dei significati attribuibili agli elementi acquisiti.
L’ottavo e il nono motivo, sulla capacità dimostrativa del fascicolo fotografico e sull’omessa considerazione delle doglianze difensive, sono manifestamente infondati. Il giudice indica le emergenze processuali determinanti e può disattendere implicitamente una deduzione specifica, ove la motivazione complessivamente considerata non lasci spazio a una valida alternativa, come affermato da Sez. 3, n. 3239 del 04.10.2022, Tocci, Rv. 284061-01.
Il decimo e l’undicesimo motivo, sulla capacità intimidatoria della minaccia, incorrono nello stesso limite: chiedono una rilettura degli elementi di fatto riservata in via esclusiva al giudice di merito, come chiarito da Sez. U, n. 6402 del 30.04.1997, Dessinnone, Rv. 207944. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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