Sistematico inadempimento tributario integra bancarotta impropria per operazioni dolose (Cass. pen. Sez. 5 n. 244 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova della pregressa disponibilità dei beni non rinvenuti in seno all’impresa fallita può trarsi dal bilancio, purché attesta attendibile perché redatto in conformità alla legge. In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose, la sistematica omissione del versamento dei tributi costituisce la deliberata strategia di autofinanziamento della società e, ove l’esposizione debitoria renda prevedibile il dissesto, integra la fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.. La fattispecie non richiede la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare, essendo sufficiente una condotta cosciente e volontaria la cui conseguenza sia astrattamente prevedibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcune annualità di reati tributari e rideterminando la pena in quattro anni di reclusione per le residue imputazioni. L’imputato, già amministratore di una società cooperativa fallita, era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose.
Il ricorrente, tramite il difensore, deduceva la mancanza e illogicità della motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 216 e 223 legge fall., sostenendo che la distrazione dei cespiti non fosse provata, che il dissesto sarebbe stato causato da una condotta meramente colposa e che per la bancarotta documentale andasse riconosciuta la meno grave ipotesi di bancarotta semplice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. In primo luogo, in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva, gli Ermellini hanno richiamato il principio per cui la prova della disponibilità dei beni può essere desunta anche da un bilancio risalente nel tempo, se intrinsecamente attendibile. L’onere di giustificare il mancato rinvenimento grava sull’amministratore, che non può limitarsi a contestare genericamente la valenza probatoria del documento contabile.
Quanto alla bancarotta impropria, la Corte ha distinto le due fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, legge fall.: la causazione dolosa del fallimento richiede che il dissesto sia previsto e voluto, mentre la bancarotta per operazioni dolose si configura come effetto di una condotta cosciente e volontaria, non intenzionalmente diretta al dissesto, ma della cui prevedibilità l’agente deve rispondere. È stato valorizzato il sistematico mancato versamento dell’IVA per anni, che aveva incrementato il debito erariale fino a circa 22 milioni di euro, come deliberata strategia di autofinanziamento.
Per la bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto logica la valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva del furto, basata sulla mancata denuncia e sull’assenza di effrazioni. Il dolo specifico è stato desunto dal consapevole protrarsi delle condotte distrattive e dall’interesse ad impedire la ricostruzione contabile. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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