Responsabilità contabile per fittizie assunzioni di donne e contributi FSE (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 196 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita percezione di contributi pubblici, risponde del danno erariale non solo il beneficiario formale del finanziamento, ma anche l’amministratore di fatto che abbia dolosamente preordinato la condotta fraudolenta. La percezione di contributi regionali con mezzi fraudolenti e la distrazione dalle finalità di interesse pubblico integrano danno alle casse regionali e comportano la giurisdizione della Corte dei conti, ancorché nei confronti di persone giuridiche private. La costituzione di parte civile dell’ente nel processo penale interrompe la prescrizione del credito erariale e impedisce che decorra un nuovo termine fino alla conclusione del giudizio penale. Tale efficacia interruttiva sussiste anche quando il processo penale si concluda con una pronuncia di prescrizione dei reati contestati.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio due soggetti chiedendo la condanna al risarcimento del danno di complessivi 70.000,00 euro in favore della Regione Puglia. La somma corrisponde ai contributi erogati a valere sul POR Puglia 2007/2013, Fondo sociale europeo, Asse II Occupabilità, misure anticrisi per le donne, disciplinanti incentivi alle aziende che assumono a tempo indeterminato donne residenti in Puglia.
Secondo la prospettazione attorea, la società beneficiaria avrebbe ottenuto e incassato il contributo sulla base di assunzioni fittizie. Le lavoratrici non avrebbero mai prestato servizio, non avrebbero mantenuto i rapporti nei termini prescritti e non si sarebbe provveduto alle sostituzioni richieste dal bando. Il procedimento penale, avviato per i medesimi fatti dinanzi al Tribunale di Taranto, si è concluso con sentenza di prescrizione dei reati.
La Motivazione della Corte
La domanda è accolta integralmente. In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia di uno dei convenuti, non costituitosi, accertata la regolarità della notifica a mani proprie.
La difesa aveva eccepito la prescrizione del credito erariale, sul rilievo che tra l’atto di pignoramento mobiliare e la successiva notifica sarebbe decorso un periodo superiore ai cinque anni. Il Collegio non aderisce alla tesi. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta, nei limiti dell’art. 4 della normativa applicabile. Nella specie, le condotte si sono realizzate con l’erogazione della tranche di finanziamento del 28 febbraio 2012, ma hanno subito atti interruttivi: la richiesta regionale di restituzione dell’11 febbraio 2014 e, soprattutto, la costituzione di parte civile della Regione nel processo penale il 7 aprile 2017. Tale costituzione interrompe la prescrizione e impedisce il decorso di un nuovo termine fino alla conclusione del giudizio penale. Il procedimento si è chiuso con sentenza del 25 maggio 2023, con la conseguenza che l’azione risulta tempestiva. La Corte richiama sul punto le pronunce Sez. I App. n. 277/2023 e Sez. II App. n. 367/2022, confermando che l’efficacia interruttiva opera anche in caso di sentenza penale di prescrizione, secondo Sez. II Appello n. 805 del 23 novembre 2015.
Sul merito, il Collegio rileva che la questione si inserisce in un ampio filone giurisprudenziale della stessa Sezione, riguardante una vicenda fraudolenta di percezione di contributi pubblici, già definito con le sentenze n. 59/2025, n. 62/2025, n. 76/2025, n. 77/2025, n. 96/2025, n. 97/2025 e n. 113/2025, con le quali sono stati condannati l’amministratore di fatto e i beneficiari formali. Ribadisce la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei casi di illecita percezione di contributi, anche nei confronti di persone giuridiche private.
La responsabilità dell’amministratore di fatto è dimostrata dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso, dal ritrovamento di carte di credito e documentazione afferente ai finanziamenti e dalle testimonianze assunte in sede penale. Egli ha creato ditte ad hoc, utilizzato prestanome e veicolato i contributi verso finalità private. Quanto al beneficiario formale, il Collegio ritiene provata la sua piena consapevolezza dell’illecito, avendo partecipato attivamente alla condotta connivente. I convenuti sono pertanto condannati in solido al risarcimento di 70.000,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo, con spese di giudizio a carico dei soccombenti.
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Nota della Redazione
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