Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 154 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il processo davanti alla Corte dei conti, interrotto per decesso della parte che si sia costituita a mezzo di procuratore, deve essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi decorrente dall’interruzione, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C. La mancata riassunzione da parte degli aventi causa nel termine, in assenza di costituzione volontaria, determina l’estinzione del giudizio. All’estinzione consegue che non vi è luogo alla regolazione delle spese, le quali restano a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi dell’art. 111, comma 8, C.G.C.
Il Fatto
La ricorrente, già titolare di pensione vitalizia di sesta categoria per invalidità riportata per fatti di guerra, ha impugnato la determina del MEF che aveva respinto la sua istanza di aggravamento delle patologie già sottoposte a trattamento pensionistico di guerra. Ha chiesto il riconoscimento del diritto a un trattamento più favorevole dalla data della domanda, con condanna del MEF al pagamento delle differenze, degli interessi e della rivalutazione.
Nel corso del giudizio, stante la natura medico-legale della questione, è stata disposta consulenza tecnica. Nelle more la ricorrente è deceduta; il difensore ha depositato la certificazione e ha chiesto l’interruzione del processo con nota pervenuta in data 18 novembre 2022. Con ordinanza è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per decesso della parte, con obbligo di riassunzione entro tre mesi. La riassunzione non è intervenuta e la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 108, comma 2, C.G.C. prevede che, quando uno degli eventi interruttivi si avvera nei riguardi della parte costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti. Il comma 3 stabilisce che il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.
L’art. 109, comma 6, C.G.C. dispone che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. La norma collega dunque alla inerzia delle parti una conseguenza processuale automatica, che non richiede una valutazione di merito sulle pretese originarie.
Nel caso esaminato il processo non è stato riassunto dagli aventi causa della ricorrente deceduta, né vi è stata costituzione volontaria in giudizio, né entro il termine stabilito con l’ordinanza di interruzione né successivamente. Il giudice rileva che il termine è decorso senza alcuna attività riassuntiva.
Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C. Quanto alle spese, il giudice applica l’art. 111, comma 8, C.G.C., escludendo la regolazione delle spese e lasciandole a carico delle parti che le hanno sostenute.
Nota della Redazione
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