Attività di B&B del militare non integra danno erariale da riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 242 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso da riversare ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 concerne esclusivamente gli incarichi retribuiti in astratto autorizzabili, svolti in concreto senza la prescritta autorizzazione. La gestione familiare di un bed & breakfast, quando non costituisce professione, industria o commercio vietati al militare dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 896 d.lgs. n. 66/2010, non è attività radicalmente incompatibile e non genera danno erariale da mancata entrata. La violazione di norme interne dà luogo, eventualmente, a responsabilità disciplinare. L’assenteismo fraudolento ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 presuppone l’accertata falsità della certificazione medica e non può desumersi dal solo comportamento osservato.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, in servizio presso una Compagnia, contestandogli tre voci di danno erariale. La prima, di 168.564,00 euro, corrisponderebbe ai redditi percepiti dal 2018 al 2022 per la gestione di un bed & breakfast allestito presso la propria abitazione, in assenza di autorizzazione.
La seconda voce, di 1.650,00 euro, riguarda l’assenteismo nel periodo dal 1° al 15 agosto 2022, quando il militare, pur assente per malattia, avrebbe gestito la struttura. La terza concerne il danno all’immagine, quantificato in 3.300,00 euro. Il convenuto si è costituito chiedendo la sospensione del giudizio per la pendenza del procedimento penale militare ed eccependo la parziale prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la richiesta di sospensione: la pregiudizialità necessaria opera solo quando la decisione di altra causa costituisce antecedente logico-giuridico indefettibile, mentre il processo contabile è autonomo rispetto a quello penale. Gli atti offrono elementi sufficienti per una decisione autonoma.
Sul primo danno, la Corte ricostruisce la summa divisio tra attività extraistituzionali assolutamente incompatibili, individuate a priori dal legislatore e non autorizzabili, e incarichi autorizzabili, subordinati a comunicazione e autorizzazione. I commi 7 e 7-bis dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 tipizzano il solo omesso riversamento dei compensi per incarichi autorizzabili svolti senza autorizzazione.
La gestione familiare del bed & breakfast, disciplinata dalle leggi regionali n. 27/2013 e n. 57/2017 e priva di forma imprenditoriale, non rientra tra le attività vietate dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 né dall’art. 896 d.lgs. n. 66/2010. La Corte richiama il principio nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 1/2025/QM/PROC, che limita il riversamento alle sole situazioni di incompatibilità relativa, ferma la risarcibilità delle conseguenze della violazione dell’obbligo di esclusività.
Poiché l’atto introduttivo ha equiparato fattispecie ontologicamente diverse, la domanda è infondata nel merito. Quanto alle circolari interne della Guardia di Finanza, la loro violazione può giustificare solo il procedimento disciplinare, non il riversamento.
Anche il danno da assenteismo è insussistente. In sede penale è stata esclusa, mediante archiviazione, la falsità della certificazione del medico curante. La falsità non può desumersi aliunde dalla sola osservazione dei movimenti del paziente, attività che esige competenze tecnico-scientifiche. La Corte assorbe il danno all’immagine e assolve il convenuto da ogni responsabilità.
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Nota della Redazione
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