Giudizio di conto: irregolare l’omessa indicazione delle partecipazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 48 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il controllo del giudice contabile non si esaurisce nella verifica documentale, ma è diretto ad accertare la veridicità, la completezza e l’attendibilità della rappresentazione dei beni affidati alla gestione dell’agente. I titoli partecipativi e le partecipazioni societarie e consortili costituiscono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, dei quali l’agente deve rendere conto non solo quanto alla materiale disponibilità, ma anche quanto alla corretta rappresentazione della consistenza economico-patrimoniale. Il conto giudiziale che ometta l’indicazione di partecipazioni detenute dall’ente è pertanto irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., poiché la rappresentazione parziale compromette la completezza e l’attendibilità della gestione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di conto relativo alla gestione, per l’esercizio 2022, dei titoli azionari e delle partecipazioni di un ente locale, affidata a un agente contabile. All’esito dell’istruttoria, il Magistrato istruttore rilevava che nel conto non erano stati indicati alcuni organismi partecipati, tra cui una società consortile a responsabilità limitata operante nel servizio idrico e un consorzio di bacino, subentrato nelle competenze di una soppressa autorità d’ambito.
L’agente contabile, con memoria, precisava che il conto presentato non esponeva le partecipazioni detenute in organismi diversi dalle società di capitali e si rimetteva alle valutazioni della Corte. La causa, trattenuta in decisione all’udienza pubblica, giunge così all’esame del Collegio sulla regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione tipica del giudizio di conto, delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile. Il controllo non si limita alla mera verifica documentale, ma è finalizzato ad accertare la veridicità, la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell’agente. Tale esigenza è tanto più avvertita quando oggetto del conto siano partecipazioni societarie e consortili, beni il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell’ente possono variare nel corso dell’esercizio e la cui gestione non è puramente formale, ma implica l’esercizio di diritti a tutela del valore della partecipazione.
Sul piano qualificatorio, la Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui i titoli partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924. Da ciò discende che l’agente è tenuto a rendere conto non solo della materiale disponibilità dei titoli, ma anche della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale: il conto deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute, senza limitarsi a indicazioni formali o nominalistiche (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sentenza n. 127/2020). Il Collegio dichiara di condividere tale orientamento, coerente con gli indirizzi più recenti della stessa Sezione (sentt. nn. 104, 110, 112 e 113/2025).
Applicando tali principi, la Corte rileva che dall’istruttoria è emersa l’omessa indicazione di alcune partecipazioni sussistenti nel corso dell’esercizio 2022, dalle quali discendevano per l’ente diritti di natura amministrativa e patrimoniale. In particolare, non risultava indicata la partecipazione a una società consortile operante nel servizio idrico, la cui adesione comporta diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi sociali, nonché l’assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote detenute. Parimenti omessa era la partecipazione a un consorzio di bacino, ente pubblico istituito ai sensi della legge regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17, al quale sono state trasferite le competenze di una soppressa autorità d’ambito.
Tali omissioni incidono sulla completezza e sull’attendibilità del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’ente. La Corte sottolinea di aver condotto l’esame sulla base di dati e informazioni pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto e nella documentazione allegata, e rimette all’ente la valutazione circa l’eventuale esistenza e la corretta qualificazione di ulteriori partecipazioni, onde assicurare la ricognizione dell’intero perimetro partecipativo, il raccordo con le scritture patrimoniali e lo svolgimento delle verifiche di cui all’art. 139 c.g.c. da parte dell’organo di revisione.
In conclusione, la parziale rappresentazione delle partecipazioni è idonea a compromettere la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile della gestione. Il conto giudiziale è pertanto dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.