Estinzione del giudizio di conto per inerzia quinquennale e spese compensate (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 95 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione, previsto dall’art. 150 c.g.c., decorre dal deposito del conto presso la segreteria della sezione giurisdizionale e non dal deposito effettuato dal contabile presso l’amministrazione. L’estinzione opera di diritto e, ove occorra, è dichiarata anche d’ufficio, non essendo necessaria un’eccezione di parte, e consegue all’inattività del giudice e del pubblico ministero, restando irrilevanti le ragioni del ritardo nel deposito della relazione e gli atti istruttori eventualmente compiuti. La definizione del giudizio di conto con celebrazione di apposita udienza collegiale, superandosi la fictio della costituzione del contabile sin dal deposito del conto, impone la statuizione sulle spese, che possono essere integralmente compensate quando la pronuncia si esaurisca su una questione preliminare operante di diritto prima di ogni esame del merito.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del servizio di cassa della sede di Roma dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’esercizio 2007. Il conto, iscritto al n. 9789, è stato depositato il 25 gennaio 2017. Con verbale del 10 maggio 2016 l’AGCOM ha espresso avviso contrario all’ammissione a discarico di spese per complessivi 7.341,07 euro, non giustificabili o discordanti rispetto alle scritture contabili; con provvedimento del 6 dicembre 2016 ha negato la parificazione del conto.

Il contabile, dipendente dell’Autorità con mansioni di vice-cassiere e ora in quiescenza, ha eccepito l’incompetenza territoriale della Sezione Campania, l’estinzione del giudizio per il decorso del termine quinquennale e la prescrizione dell’azione di responsabilità, invocando inoltre la propria buona fede. La Procura regionale ha preliminarmente prospettato una questione di competenza ratione loci ai sensi dell’art. 18 c.g.c. e, nel merito, ha aderito alle conclusioni del magistrato relatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per prima l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando la propria precedente pronuncia n. 2514 del 2007. La competenza spetta alla Sezione Campania perché rileva il luogo in cui l’amministrazione ha sede legale e svolge le sue funzioni: l’attività degli agenti contabili è strumentale ai compiti istituzionali dell’Autorità, che mantiene una struttura centralizzata. Non assume valore dirimente l’istituzione, nel 1998, di una sede secondaria a Roma con cassa distinta, né la previsione di una pianta organica dedicata, non risultando prevista una autonoma attività di revisione dei conti per la sede romana. La costituzione della cassa è avvenuta con mandato sul conto di tesoreria presso un istituto di credito di Napoli e le fatture delle spese economali risultano comunque intestate alla sede legale.

Affermata la propria competenza, il Collegio verifica la ricorrenza della causa di estinzione del giudizio. Dagli atti risulta che il conto, unitamente alla mancata parificazione, è stato depositato il 25 gennaio 2017, mentre la relazione è stata depositata il 6 ottobre 2023. Ai sensi dell’art. 150 c.g.c., il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione o siano state elevate contestazioni al contabile.

Il Collegio precisa che il dies a quo decorre dal deposito del conto presso la sezione giurisdizionale e non dal deposito presso l’amministrazione, e richiama sul punto la Sez. II Appello n. 507 del 2022. Nel tempo successivo a tale deposito alcun atto del giudizio è stato compiuto con valenza interruttiva: nessun rilievo può attribuirsi al procedimento penale e alla successiva sentenza del Tribunale di Roma, ipotesi non considerata dall’art. 150 c.g.c. e comunque definita con esito favorevole al contabile.

L’estinzione, scevra di connotati sanzionatori, consegue all’inattività del giudice e opera di diritto, dovendo essere dichiarata anche d’ufficio: il termine quinquennale è qualificato come perenzione connessa al mancato compimento di un atto di impulso endoprocedimentale. Il Collegio esclude rilievo alla sospensione feriale e a quella connessa all’emergenza COVID 19, poiché la loro sottrazione non ricondurrebbe l’inattività sotto i cinque anni. La dichiarazione di estinzione appare, inoltre, la soluzione più rispettosa del principio di ragionevole durata del processo.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene che il giudizio di conto sia soggetto alla relativa disciplina quando, superata l’ipotesi della diretta estinzione su conforme proposta del relatore, venga trattato con celebrazione di apposita udienza collegiale ai sensi dell’art. 147 c.g.c. In tale sede si realizza l’effettivo contraddittorio e trovano soluzione le opposte domande, con applicazione dell’art. 31 c.g.c. Nel caso di specie, la natura preliminare della pronuncia e la sua operatività di diritto inducono a compensare integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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