Assoluzione dei dirigenti subentrati nella gestione patrimoniale per mancanza di colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 101 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, ancorché iure privatorum, la forma scritta è richiesta ad substantiam a pena di nullità, non potendo la volontà di obbligarsi dell’ente desumersi per implicito da comportamenti concludenti. Ne consegue che l’occupazione di un bene pubblico senza titolo configura un’occupazione sine titulo, fonte dell’obbligo di corrispondere un’indennità. In tema di responsabilità erariale, la colpa grave non si configura in capo ai dirigenti subentrati nella gestione di un cespite quando l’inerzia nell’attivazione dei crediti pregressi, pure documentata, sia maturata in un contesto di riorganizzazione amministrativa e senza che sia stato predisposto un passaggio di consegne idoneo a rendere edotti i nuovi gestioni delle pregresse criticità. L’assoluzione nel merito per difetto dell’elemento soggettivo assorbe la questione relativa al termine di prescrizione applicabile (quinquennale o decennale) alle somme dovute per l’occupazione.
Il Fatto
La Procura contabile aveva citato in giudizio tre dirigenti, succedutisi nella direzione del Servizio Logistica e Gestione del Patrimonio di ATS Sardegna, per il danno erariale derivante dalla prescrizione di crediti vantati dall’ente nei confronti di una società agricola che occupava sine titulo un terreno di proprietà pubblica. Il danno, quantificato in complessivi euro 49.600,00, era articolato in due poste: la prima relativa alle differenze tra il canone annuo e le somme versate per gli anni 2012-2015, prescrittesi nel 2021; la seconda concernente le maggiori indennità di occupazione per gli anni 2017 e 2018, non reclamate a fronte del mutamento di destinazione d’uso del terreno, accertato dagli enti preposti, e anch’esse prescritte. L’addebito era ascritto a titolo di colpa grave, per l’omessa diligente ricognizione dei rapporti debitori pregressi al momento dell’assunzione dell’incarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la nozione di colpa grave, richiamando la definizione introdotta dall’art. 1 della legge n. 1/2026 che l’ha identificata nella violazione manifesta delle norme di diritto, nel travisamento del fatto o nell’affermazione o negazione di fatti contrastanti con gli atti del procedimento. Ha altresì ricordato il costante orientamento secondo cui la gravità della colpa va valutata con giudizio prognostico ex ante ed in concreto, rapportato alla diligenza minimale esigibile da un agente modello della stessa professionalità.
Ha poi affermato un principio dirimente: nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche quando agisce iure privatorum, la forma scritta del contratto è richiesta ad substantiam. La deformalizzazione dei contratti agrari prevista dall’art. 41 della legge n. 203/1982 non si applica ai contratti con la PA, la cui volontà negoziale non può desumersi da comportamenti taciti. Nel caso di specie, pertanto, non erano configurabili canoni di locazione ma esclusivamente indennità di occupazione. Ciononostante, il Collegio ha escluso la sussistenza della colpa grave in capo ai convenuti.
La Corte ha valorizzato la circostanza che l’inerzia nell’attivazione dei crediti era stata posta in essere dall’originaria ASL che, pur essendo pienamente a conoscenza dell’occupazione sine titulo e della modificazione della destinazione d’uso, non aveva mai intrapreso azioni risolutive. I dirigenti convenuti si erano succeduti per frangenti temporali minimi, nel contesto della complessa fusione delle otto ASL sarde in un’unica azienda, senza ricevere alcun passaggio di consegne formale che li rendesse edotti delle pregresse criticità.
L’assenza di un documento comprovante il passaggio di consegne, pur previsto, e la situazione di riorganizzazione dell’intero sistema sanitario regionale hanno condotto il Collegio a ritenere non integrato l’elemento soggettivo della colpa grave, difettando i presupposti per l’affermazione della responsabilità erariale. L’assoluzione nel merito ha reso superfluo l’esame della questione relativa al termine di prescrizione applicabile alle indennità di occupazione.
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Nota della Redazione
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